accordo interconfederale

In data 31 maggio 2013 è stato siglato un nuovo accordo interconfederale sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale, in attuazione dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti interessati.

Tale accordo, stipulato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, si applica alle Organizzazioni firmatarie.

Si divide in due parti: misurazione della rappresentatività e titolarità ed efficacia della contrattazione.

Nella prima parte, riprendendo quanto definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, si afferma che la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, si misura sulla base dei dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e dei consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie).

Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.

Per quanto riguarda la misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della RSU, si tiene conto esclusivamente dei voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie dell’intesa; lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

In seguito il CNEL raccoglierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie del presente accordo e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, la rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie, dovrà avere aderenti pari al 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro, così come previsto nell’accordo del 28 giugno 2011, determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, viene confermato il principio secondo cui le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’ intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA (rappresentanze sindacali aziendali), principio già previsto nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.

Viene infine previsto che le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi e saranno elette con voto proporzionale.

Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determinerà la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Nella seconda parte, in tema di titolarità della contrattazione e sua efficacia, si stabilisce che le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie di tale accordo che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5% sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
Le Federazioni di categoria – per ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.

In tale ambito le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
Nel caso in cui non si raggiunga una piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili.

La sottoscrizione formale dell’accordo costituirà l’atto vincolante per entrambe le parti, le quali si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.

I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni descritte, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.

Per il testo dell’accordo clicca qui: Accordo interconfederale regole rappresentanza rappresentativita