Secondo la Corte di cassazione è configurabile il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. commesso tramite internet, quando l’agente crea un profilo su un social network, utilizzando abusivamente l’immagine di un’altra persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in rete, anche se associato a un nome di fantasia.

In particolare, l’imputato, poi condannato, aveva creato ed utilizzato un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo tuttavia all’immagine di un’altra persona realmente esistente.

Per la Suprema Corte, tale contegno avuto dall’agente sarebbe sufficiente per attribuirsi l’identità della persona offesa, e per indurre in errore coloro i quali comunichino con il “falso” profilo tramite chat o post.

Inoltre, alla falsa identità si aggiungeva una descrizione poco lusinghiera delle informazioni personali riferite all’account utilizzato, con violazione ulteriore del diritto dell’immagine.

A questo proposito la Corte avverte che il dolo specifico richiesto dall’art. 494 c.p. (reato di sostituzione di persona) può esservi anche nel caso di mera creazione di un profilo sul social non del tutto riferibile alla persona offesa, ma comunque ad essa ricollegabile tramite una fotografia, purché sia diretto ad acquisire un vantaggio (non necessariamente patrimoniale), oppure ad recare ad altri un danno.  

Quanto alla volontà di arrecare un danno alla vittima, essa può ricavarsi dall’attribuzione di caratteristiche poco lusinghiere (come nel caso di specie), dalla possibilità di usufruire dei servizi del sito, intrattenendo comunicazioni con altri iscritti indotti in errore, dalla condivisione sul social di contenuti e immagini appartenenti alla persona offesa e idonei a ledere l’altrui reputazione, intesa come l’immagine di sé presso gli altri.

Nessun dubbio esiste, nel caso di specie, circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 494 c.p. 

E’ pertanto possibile integrare la fattispecie delittuosa di sostituzione di persona attraverso la creazione di un profilo in un social network non del tutto riferibile alla persona offesa, utilizzando cioè solo una fotografia e non anche il nome reale della persona offesa.