La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell’addebito della separazione e, più specificatamente, su quello che è un aspetto che in molti casi può genere più di un equivoco, soprattutto in chi non si occupa in modo costante di diritto: l’incidenza dell’infedeltà coniugale sull’addebito della separazione.
E’ opinione diffusa, infatti, quella di ritenere soddisfatti i presupposti per l’addebito della separazione in capo ad uno dei due coniugi, qualora esso abbia avuto una relazione extra coniugale.
Nella recente pronuncia n. 27730/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’elemento fondamentale per valutare l’incidenza di un determinato comportamento sull’addebito della separazione, sia l’individuazione dello stato effettivo di disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
I Giudici, infatti, hanno sostenuto che “L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale può giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile in quanto determini la situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale “.
Nel caso di specie, la moglie aveva chiesto l’addebito della separazione nei confronti del marito perché lo stesso, durante il matrimonio, aveva intrattenuto una relazione con un’altra donna dalla quale aveva avuto un figlio.
Questa circostanza non era stata ritenuta sufficiente dai Giudici di merito per determinare l’addebito della separazione, giacché ad avviso della Corte d’Appello, l’unione matrimoniale era già compromessa. Tale valutazione, inoltre, non è suscettibile di valutazione da parte della Corte di Cassazione, non potendo la stessa valutare nel merito la vicenda ad essa sottoposta.
In conclusione, è stato confermato il principio secondo cui il Giudice “non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza”.