Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la possibilità per il partner di una coppia omosessuale di adottare la figlia dell’altro partner. Nel caso di specie, le due donne convivono da dieci anni, sono sposate in Spagna e la loro unione è registrata presso i registri comuni delle unioni di fatto di Roma. Con loro vive anche la figlia di una delle due donne, abituata a chiamare entrambe “mamma”. L’indagine condotta dagli assistenti sociali attraverso l’ascolto della minore, delle sue “mamme” e delle sue maestre ha dimostrato che la bambina è perfettamente inserita nella famiglia di fatto e non presenta disturbi “sociali” legati a tale situazione.
Il compito dei giudici capitolini è stato, dunque, non solo quello di interpretare o, meglio, di reinterpretare la normativa italiana in tema di adozione, ma anche quello di superare il retaggio culturale secondo il quale l’omogenitorialità sarebbe deleteria per la prole. Il superamento di tale concezione negativa era nell’aria, e già preannunciato dagli scenari europei e internazionali che riconoscono il diritto degli omosessuali di sposarsi e di avere figli.
I giudici, però, non possono limitarsi a prendere atto delle nuove concezioni sociali, ma devono sempre trovare un aggancio nelle norme del diritto. Il referente normativo è costituito dalla legge 184 del 1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
L’adozione si divide in due tipi: l’adozione legittimante, permessa solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare; esiste poi l’adozione in casi particolari, che comprende una serie di ipotesi in cui, per il particolare rapporto di affetto o di vicinanza con il minore, un soggetto, anche singolo, può adottare, ancorché tra adottante e adottato non si crea lo stesso rapporto che si instaura, invece, nel primo caso che abbiamo visto.
Tra questi ultimi casi di adozioni particolari, l’art. 44, lett. D), l. 184/1983 (“dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti”), prevede che: «i minori possono essere adottati anche (…) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo».Tale norma veniva interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza e veniva riferita ai casi di minori con particolari problematiche e in stato di abbandono, tali per cui si riteneva maggiormente rispondente ai bisogni del minore estendere la platea dei soggetti che potevano adottare (inclusi, quindi, i singoli o le coppie di fatto).
Dal momento, però, che la norma non prevede il requisito dello stato di abbandono e che questo era richiesto solo in via di interpretazione giurisprudenziale, l’inciso “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” viene interpretata come la impossibilità giuridica di adozione legittimante.
In questo modo, l’art. 44, lett. D) cit. si presenta come una clausola generale che consente l’adozione del minore, valutato il suo preminente interesse, anche in assenza dello stato di abbandono e in tutti i casi in cui non si può far ricorso ad altri tipi di adozione.
Tale clausola permette altresì di superare il limite dell’unione matrimoniale prevista dalla lett. B), che permette l’adozione del minore da parte del coniuge non genitore biologico, purchè vi sia matrimonio.
Da ultimo, se l’adozione in questione è ammessa per le coppie di fatto eterosessuali, non vi è ragione di escluderla per le coppie omosessuali, se non violando l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’Uomo.
In conclusione, dal punto di vista giuridico, nulla osta alla possibilità di adottare da parte del coniuge/convivente omosessuale. I giudici però devono sempre verificare, attraverso tutte le circostanze del caso concreto, che tale adozione risponda al superiore interesse del minore.