L’inadeguatezza all’affidamento del minore non può essere determinata dalla sola età anagrafica del potenziale affidatario
Da un’analisi, anche superficiale, delle recenti riforme normative in materia di famiglia e di alcuni casi giurisprudenziali, risulta evidente come la rilevanza della figura del “nonno” nelle relazioni parentali sia in continuo aumento.
Alla luce di questo, è sicuramente interessante notare un principio che è possibile estrapolare da una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di adozioni.
Nel caso di specie, vi era stata l’impugnazione, da parte di una nonna, di una decisione della Corte d’Appello di Brescia, che aveva sancito la stato di abbandono della sua nipote a causa dell’inadeguatezza dei genitori della piccola, nonostante la nonna avesse dato la sua disponibilità per l’affidamento.
La ricorrente decise di impugnare la predetta sentenza sostenendo che l’unico motivo a base della decisione di escluderla dall’affidamento fosse la sua età e che, pertanto, ciò comportasse la violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), nonché l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (divieto di discriminazione).
La Corte ha deciso di respingere il ricorso sostenendo che dalla lettura della sentenza della Corte territoriale fosse possibile evincere che l’età della ricorrente non fosse stato l’unico motivo a fondamento della inadeguatezza all’affidamento e che, inoltre, l’età non fosse stata nemmeno considerata come elemento ostativo in sè e per sè. Infatti, l’anzianità era stata considerata uno dei fattori ostativi in relazione alle particolari necessità della minore, affetta da rilevanti problemi cognitivi, il cui trattamento richiede, soprattutto in ottica futura, rilevanti energie psico-fisiche.
Conseguentemente, da tali argomentazioni è possibile estrapolare il principio secondo cui, ai fini dell’inadeguatezza dell’affidamento, sarebbe erroneo motivare tale decisione solamente sulla base dell’età anagrafica considerata quale unico parametro e solamente come mero dato oggettivo, senza una correlazione con le esigenze concrete che caratterizzano ogni differente caso in cui è necessario l’affidamento di un minore.