affidamento condiviso

Nella recente pronuncia n. 24683 del 04.11.2013 la Corte di Cassazione ha confermato una decisione della Corte d’Appello riguardante il delicato rapporto tra la libertà di culto dei genitori e corretta formazione psicologica dei figli.

Nel caso di specie, infatti, in seguito ad un ricorso presso il Tribunale dei minori di Milano, era stato disposto l’affido condiviso di due figlie nate durante un rapporto di convivenza more uxorio, le quali, durante il perdurare della convivenza tra i due genitori, avevano ricevuto un’educazione cattolica.

In seguito alla rottura della convivenza, il padre aveva cambiato credo religioso diventando Testimone di Geova e conducendo con sé le proprie figlie alle celebrazioni del suo nuovo credo religioso.

La Corte d’Appello, con decreto provvisorio, poi sostanzialmente confermato all’esito dell’istruttoria, aveva fatto divieto al padre di condurre le figlie alle sopracitate celebrazioni, disponendo, inoltre, che le figlie trascorressero con la madre le principali festività cattoliche.

Il genitore aveva quindi proposto ricorso per Cassazione ritenendo che tale provvedimento violasse l’art. 19 della Costituzione, comportando una lesione del diritto di professare la propria religione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal padre confermando quanto affermato dalla Corte d’Appello che aveva vietato al genitore di condurre le proprie figlie alle celebrazioni dei Testimoni di Geova “ritenendo sostanzialmente che l’età delle figlie non consentisse loro di praticare una scelta confessionale veramente autonoma e fosse inopportuno uno stravolgimento di credo religioso che non potesse essere elaborato con la necessaria maturità, considerato che le minori avevano vissuto in un contesto connotato dal credo religioso cattolico”.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la Corte d’Appello non aveva violato la libertà di culto del padre, bensì aveva “adottato le prescrizioni ritenute più idonee per assicurare la corretta formazione psicologica ed affettiva delle minori”.