L’amministratore di sostegno è stato istituito con la legge n.6 del 9 gennaio 2004, con l’obiettivo di sostenere e tutelare i soggetti privi (in tutto o in parte) di autonomia e con una limitata capacità di agire. Affiancando i più deboli a livello rappresentativo o assistenziale, l’amministratore ha il compito di tutelare la loro capacità residua secondo il principio dell’autodeterminazione.
Amministratore di sostegno, cosa dice la legge
L’articolo 1 della legge n.6/2004 recita: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Tale norma è il frutto di una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili. Fino al 2004, la legge italiana prevedeva istituti rigidi quali l’interdizione e l’inabilitazione. L’amministrazione di sostegno, al contrario, è uno strumento flessibile e modulabile: a seconda del grado di autonomia del soggetto, il ruolo dell’amministratore può essere quello della rappresentanza o dell’affiancamento nella tutela di tutti o parte dei suoi interessi.
A disciplinare la figura dell’amministratore di sostegno sono gli articoli 404 e seguenti del Codice Civile. L’articolo 404, nello specifico, stabilisce che ad averne diritto è la persona “che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Sulla base delle concrete esigenze del soggetto, dunque, l’amministratore di sostegno lo sostituirà o lo assisterà nelle decisioni volte alla tutela dei suoi interessi.
Chi ha diritto all’amministratore di sostegno e chi può richiederlo
I requisiti per la nomina dell’amministratore di sostegno sono due:
● la menomazione fisica o psichica
● l’impossibilità di provvedere ai propri interessi
Due condizioni, queste, che devono coesistere ed essere legate da un rapporto di causalità. Significa che, per nominare l’amministratore di sostegno, la persona deve avere una menomazione fisica o psichica tale da impedire che possa curare i propri interessi.
Beneficiari della figura dell’amministratore di sostegno sono:
● i soggetti disabili, a causa di menomazioni fisiche o di infermità mentali: persone con ritardo mentale, con autismo o sindrome di Down, soggetti con patologie psichiatriche, ritardi mentali, demenza senile o morbo di Alzheimer
● i ludopatici
● i soggetti affetti da infermità fisiche (come conseguenza di ictus, malattie degenerative o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo)
Presupposto fondamentale per la nomina è che queste persone non siano in grado di attendere ai propri interessi economici, burocratici, ed amministrativi.
Può richiedere l’amministratore di sostegno:
● il beneficiario della misura, anche se minore, interdetto o inabilitato
● il Pubblico Ministero
● il coniuge, o la persona stabilmente convivente o unita con unione civile
● i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado
● il tutore dell’interdetto
● il curatore dell’inabilitato
Inoltre, secondo l’articolo 406 del Codice Civile, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno, hanno l’obbligo di richiederlo, rivolgendosi al Giudice Tutelare o segnalando la situazione al Pubblico Ministero”.
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Come avviene la nomina dell’amministratore di sostegno
Per richiedere l’amministratore di sostegno, è necessario depositare la domanda presso l’ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza o il domicilio della persona destinataria. Il ricorso deve contenere:
● l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente
● le generalità del ricorrente e del beneficiario
● la residenza e il domicilio del beneficiario
● i dati (nomi e residenza) degli eventuali conviventi
● i motivi per i quali si richiede l’amministrazione di sostegno, specificando gli atti di natura patrimoniale o personale che hanno necessità di essere compiuti con urgenza
Se non vi sono condizioni d’urgenza, il Giudice Tutelare convoca il beneficiario, il ricorrente e gli eventuali congiunti per acquisire la documentazione allegata al ricorso: a quel punto, può nominare l’amministratore di sostegno con decreto motivato e immediatamente esecutivo oppure richiedere ulteriori accertamenti. In condizioni di urgenza, invece, andrà a nominare d’ufficio un amministratore provvisorio.
A scegliere l’amministratore di sostegno è sempre il Giudice Tutelare che, per la sua decisione, deve tenere conto di un preciso ordine preferenziale. Se il beneficiario ha già designato il suo amministratore di sostegno in vista di una futura e possibile incapacità (mediante scrittura privata o atto pubblico), il Giudice deve tenere fede a tale nomina. Nel caso in cui non vi siano indicazioni o il soggetto individuato sia considerato inadatto, nominerà invece un amministratore di sostegno preferendo:
● il coniuge non separato legalmente
● la persona stabilmente convivente
● il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella
● un parente entro il quarto grado
● il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
Infine, il Giudice Tutelare può optare per un amministratore di sostegno di fiducia.
I compiti dell’amministratore di sostegno
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, come stabilito dall’articolo 405 del Codice Civile, deve contenere:
● le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
● la durata dell’incarico
● l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
● gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
● i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere utilizzando le somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
● la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
I compiti dell’amministratore di sostegno possono riguardare la cura della persona e/o la cura del suo patrimonio.
La cura della persona è intesa sia come cura della salute (dalle scelte sanitarie all’espressione del consenso informato) sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (dalla scelta del luogo dove vivere al sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa). La cura del patrimonio riguarda invece la gestione del reddito e del patrimonio del beneficiario, al fine di conservare le sue finanze soddisfacendo le sue necessità ordinarie e straordinarie.
Il compenso dell’amministratore di sostegno è stabilito dal Giudice Tutelare, tenendo conto dell’entità del patrimonio del beneficiario e della difficoltà dell’amministrazione.
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