La Corte di Cassazione si è recentemente soffermata nell’analizzare alcuni tratti salienti dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno.
Tale analisi, che si riporterà in seguito, ha preso spunto da un ricorso volto a disporre la revoca dell’interdizione ad un soggetto e contestualmente provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano negato la seconda richiesta argomentando che non vi fossero i presupposti per la nomina di un amministratore giacché il potenziale beneficiario avrebbe dovuto gestire un importante patrimonio.
La Suprema Corte ha quindi delineato i tratti essenziali dell’istituto, ritenendo che lo stesso ha “la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento efficace e flessibile: infatti il suo ambito di applicazione si distingue dall’interdizione e dall’inabilitazione non già per il grado (diverso e meno intenso) di infermità o impossibilità di attendere agli interessi del soggetto, ma per la maggiore idoneità dello strumento a venire incontro alle esigenze della persona bisognosa, sacrificandone nella minore misura possibile la capacità di agire”.
Dopo tale rilevante precisazione, i Giudici hanno respinto nel merito il ricorso osservando che, come già precisato dalla stessa Corte, “appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.