Si parla molto in questi ultimi giorni di amnistia e indulto, a seguito anche di un appello del Presidente Napolitano sul problema grave ed annoso delle carceri e delle condizioni dei detenuti.
Subito le diverse forze politiche si sono espresse chi più chi meno a favore dell’appello del Presidente della Repubblica (alcuni sono critici perché ritengono che si possa trattare di una indiretta forma di aiuto al sen. Berlusconi a seguito della recente sentenza di condanna da parte della Corte di Cassazione).
L’avvocato che affronta una questione giuridica (come lo è la presente, oltre che politica), parte prima di tutto dalle fonti.
Vediamo dunque come la Costituzione disciplina gli istituti dell’amnistia e dell’indulto.
Articolo 79 della Costituzione italiana:
“L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”
La norma costituzionale è stata poi declinata con ulteriori specificazioni dal vigente Codice penale, specificamente all’art. 151, che così recita:
“L’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.”
Alla luce di quanto sopra, ogni dibattito, commento giornalistico o tecnico, deve e dovrà necessariamente tenere conto della cornice entro cui ci si muove, del perimetro tracciato dalla Costituzione e dal Codice penale, le fonti del diritto di cui purtroppo ogni tanto si rischia di dimenticarsi.