Del cosiddetto Jobs Act si è scritto e si scriverà molto. Noi ci torniamo brevremente sopra per due brevi annotazioni.
Prima di tutto ricordiamo che la legge non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, quindi la sua efficacia ancora deve iniziare.
Secondo: se ne parla molto un po’ ovunque, ma spesso senza grande precisione. riteniamo quindi utile riportare il commento recentemente fornito sal sito Wikilabour, specializzato nel diritto del lavoro, sito internet adatto ed importante sia per l’avvocato che si occupa di diritto dela lavoro, sia per qualunque cittadino interessato all’argomento.
“Approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge c.d. sul Jobs Act, che delega il Governo ad emanare nei prossimi sei mesi una serie di decreti legislativi per disciplinare le seguenti materie, secondo determinati criteri direttivi, di cui i principali sono:
- riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali;
- la Cassa integrazione: da ammettere solo se non è possibile la riduzione dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà; part time); esclusa in caso di cessazione definitiva dell’attività anche di un solo ramo dell’impresa; revisione dei limiti di durata; incentivazione alla rotazione; minori oneri contributivi, che lievitano invece per chi utilizza la Cassa; revisione dell’ambito di applicazione;
- in caso di disoccupazione: rimodulazione del trattamento di disoccupazione ASpI (indennità di disoccupazione erogata per un numero di mesi variabile in relazione all’età) ed estensione dello stesso ai co.co.co, fino al superamento di tale tipo di contratto di lavoro; uniformità dei trattamento ASpI e mini ASpI; coinvolgimento del soggetto beneficiario della CIG o del trattamento di disoccupazione nella ricerca di una nuova occupazione, con possibili sanzioni se non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o ad attività a beneficio di comunità locali;
- riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, mediante razionalizzazione degli incentivi all’assunzione, all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità; l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione con competenze gestionali in materia di impiego, politiche attive e ASpI; la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, terzo settore, università etc., per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; il collegamento delle misure di sostegno al reddito di disoccupati con misure di reinserimento al lavoro da favorire anche con accodi con operatori accreditati, remunerati in base al risultato utile della loro attività di collocamento;
- semplificazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, rafforzando l’utilizzazione della via telematica per le comunicazioni con e tra le Amministrazioni pubbliche; nuova disciplina che dia certezza in ordine all’autenticità (anche quanto ai tempi) delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; tensione verso un sistema di formazione e apprendimento permanente;
- semplificazione, modifica o superamento delle tipologie contrattuali di lavoro non più rispondenti alle necessità occupazionali (il co.co.co.); promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro;
prevedere per le nuove assunzioni il contratto a tempo determinato a tutele crescenti, tutele che saranno:
un’indennità in misura crescente con l’anzianità di servizio per i licenziamenti per ragioni economiche ingiustificati e
la reintegrazione solo per i licenziamenti nulli e discriminatori e per specifiche fattispecie, da definire, di licenziamento disciplinare ingiustificato; - revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale;
revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (controlli finora subordinati all’assenso del sindacato); - introduzione del compenso orario minimo per i lavoratori subordinati e per i co.co.co. nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti da sindacati rappresentativi;
- sostegno alla genitorialità attraverso misure volte a tutelare la maternità e le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. La legge conclude con la consueta, ma stupefacente (perché sembra smentire ogni possibilità di riforma che estenda gli ammortizzatori sociali, indispensabile in un periodo di caduta dell’occupazione) affermazione che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare a carico della finanza pubblica nuovi o maggiori oneri.”