La successione a causa di  morte

Con la morte di un soggetto si viene a creare una situazione di vacanza nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive (diritti, obbligazioni, aspettative) che lo stesso possedeva in vita. Ciò comporta, in ambito giuridico, l’inizio di quella fase denominata “apertura della successione” che ha come unico fine il sopperire ad una situazione di incertezza, permettendo l’individuazione  degli eredi del defunto. L’apertura della successione permetterà così, allo stesso tempo, sia di porre gli eredi  nella condizione di poter scegliere se accettare o rinunziare all’eredità, sia di evitare un eventuale dispersione del patrimonio del defunto.

L’identificazione degli eredi può avvenire per mezzo del testamento del defunto, qualora vi sia, o per legge, venendosi così a creare delle gerarchie di eredi per cui si potranno distinguere coloro che per primi saranno chiamati ad accettare o a rinunciare all’eredità e coloro che, invece, potranno subentrare nel diritto di accettare solo in un secondo momento, qualora i primi chiamati rinunzino o decadano dal diritto di accettazione. Tra tutti gli eredi è indispensabile ricordare coloro che giuridicamente sono denominati  “legittimari” -coniuge, figli ( legittimi, naturali, adottivi) e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti-, i quali, per lo stretto legame di parentela con il defunto ed indipendentemente dalle volontà dello stesso, godono del  diritto di ricevere una quota della sua eredità, come indicato  nell’art. 549 del codice civile.

Quando si acquista l’eredità?

In Italia nel 1942 il legislatore ha sancito che l’acquisto dell’eredità possa avvenire solo a seguito di accettazione da parte dell’erede, ritenendo così irrinunciabile il principio per cui nessuno può divenire erede contro la propria volontà. Difatti, l’accettazione dell’eredità è un atto di notevole  importanza in quanto il chiamato acquista la qualità di erede e succede, per intero o pro quota, nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi trasmissibili. Inoltre l’accettazione è un atto negoziale puro(  l’accettazione condizionata o a termine è nulla così come quella parziale ai sensi dell’art. 475 c.c.) e irrevocabile (secondo l’antico principio per cui semel heres semper heres, ovvero “una volta erede, erede  per sempre”).

E’ necessario ricordare come il diritto di accettare si prescrive decorsi dieci anni dal giorno dell’apertura della successione, ossia dal momento in cui può dirsi verificato l’evento morte e conseguentemente cessa la capacità giuridica del soggetto. Si sottolinea, inoltre, come l’accettazione operi con effetto retroattivo e pertanto l’erede, nel momento in cui decide di accettare l’eredità, diviene titolare del patrimonio ereditario sin dalla morte del de cuius.

Come si acquista l’eredità?

Può risultare utile, quindi, delineare un quadro completo delle molteplici possibilità che si presentano ad un soggetto che viene chiamato ad accettare l’eredità.

Il chiamato all’eredità può decidere di:

-rinunciare all’eredità, in forma espressa e formale, e può farlo sino a quando non decorra il termine decennale di prescrizione per accettare e sempre che, nel frattempo, non sia decaduto il suo diritto di accettazione. L’atto di rinunzia è un atto puro e semplice, ovvero che non può essere sottoposto  a termine o condizione, neppure parzialmente e che, come l’accettazione, è impugnabile qualora venga estorto con violenza o dolo. Nel momento in cui il chiamato rinunzia all’eredità, si considera come se non fosse mai stato chiamato (efficacia retroattiva della rinuncia).

-non accettare né rinunciare sino al decorso della prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità;

-accettare l’eredità puramente e semplicemente mediante un atto formale ( atto pubblico o scrittura privata) e quindi in forma espressa;

-accettare in forma espressa ma con beneficio d’inventario;

-accettare l’eredità puramente e semplicemente in forma tacita (art.476c.c.), ovvero compiendo degli atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe porre in essere se non in quanto erede, poiché incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità ( come ad esempio il compimento di  atti di disposizione o di godimento definitivo dei beni ereditari: vendita, costituzione di un usufrutto, ecc..). E’ bene ricordare che anche la rinunzia ai diritti di successione fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni dei chiamati comporta accettazione tacita dell’eredità  in quanto un soggetto, prima di trasferire dei diritti di successione, deve necessariamente divenirne titolare.

Quali sono le differenze tra l’accettazione espressa, pura e semplice, e l’accettazione espressa con beneficio d’inventario?

Accettare con atto pubblico o scrittura privata, puramente e semplicemente, comporta la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, sicché i creditori personali dell’erede e i creditori del defunto si troveranno a concorrere tra loro. Questo tuttavia accade solo nei casi in cui i creditori ereditari, ai sensi dell’art 512 c.c., non decidano di autotutelarsi richiedendo la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. E’ importante porre in evidenza come in caso di accettazione pura e semplice dell’eredità, l’erede sarà responsabile dei debiti ereditari, qualora ve ne fossero, anche oltre il valore dei beni ricevuti con l’eredità.

Qualora invece il chiamato all’eredità decida di accettare con beneficio d’inventario dovrà  rispondere dei debiti ereditari nei limiti del valore dell’eredità e dei beni in essa compresi, trovandosi così in una condizione di maggior tutela.

Tuttavia l’erede, qualora abbia accettato secondo tale istituto, dovrà sottostare a specifiche regole e termini, (come ad esempio la dovuta redazione di un inventario dei beni ereditari), che si diversificano a seconda che lo stesso si trovi o meno nel possesso delle proprietà ereditate, così come indicato negli art. 485 e 487 del nostro codice civile. Qualora l’erede non rispetti  tali regole e termini potrebbe anche decadere dal suddetto beneficio e divenire un erede puro e semplice.

E’ necessario ricordare come il fine dell’istituto in questione sia proprio quello di tutelare maggiormente il chiamato all’eredità tanto che  alcuni soggetti ritenuti giuridicamente e socialmente più deboli quali i minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati, possono accettare l’eredità solo tramite beneficio d’inventario.

LE QUESTIONI NASCENTI DALL’APERTURA DI UNA SUCCESSIONE

Non sempre è facile individuare i nostri diritti ed esercitarli a seguito dell’apertura di una successione, sia per il momento delicato sia per le questioni e i dubbi che inevitabilmente possono sorgere in tali circostanze.

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