Appalti fittizi e lavoro in cooperativa: un caso di studio
La normativa che regola i rapporti di lavoro in cooperativa prevede, lo abbiamo visto in questo articolo, una doppia posizione del socio lavoratore: una è quella di socio della cooperativa, disciplinata dal contratto sociale con la stessa, l’altra, invece, è quella di lavoratore, a cui si applicano le norme del diritto del lavoro. Dal 2001, infatti, la legge sancisce espressamente questa “coabitazione” per cercare di porre un freno ai fenomeni di abuso che si erano verificati in passato, per cui si creavano cooperative “finte” per mascherare condizioni di lavoro, prestato dai soci lavoratori, che non avevano alcuna finalità mutualistica.
Tuttavia, ancora oggi, si verificano gravi situazioni in cui società cooperative che lavorano in appalto per conto di altre società, impiegano lavoratori in modo illecito, che risultano formalmente soci lavoratori, quando in realtà sono di fatto lavoratori subordinati della società committente.
Si configura così un appalto fittizio.
Ecco di seguito un caso seguito dal nostro Studio che vede Caio, nostro cliente, impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei confronti della cooperativa Beta, che lavorava in appalto per la società a responsabilità limitata Alfa (i nomi utilizzati sono di fantasia).
Il caso: impugnazione del licenziamento e intermediazione illecita di manodopera
Caio, formalmente socio lavoratore della cooperativa Beta, specializzata in movimentazione merci, logistica di magazzini, portierato, pulizie, traslochi… lavorava dal 1999 presso l’azienda Alfa, società a responsabilità limitata nella lavorazione della carta, come operatore di magazzino merci. Da allora era stato assunto da diverse cooperative appaltatrici succedutesi nel tempo ma, per lo svolgimento delle sue mansioni, aveva sempre seguito le direttive della Alfa, usato i suoi macchinari, i suoi terminali, i programmi per la registrazione degli ordini. Come i dipendenti della Alfa aveva un badge, poteva usufruire degli spazi aziendali, del parcheggio e di alcuni sconti riservati ai dipendenti… In buona sostanza, Caio era un addetto ai servizi di magazzino di Alfa, integrato nel suo processo produttivo e dalla stessa riceveva continue direttive.
Nel 2017 Caio viene licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla Beta, che nel frattempo ha avviato la procedura di liquidazione, viene licenziato quindi “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. L’appalto per la gestione, movimentazione e facchinaggio del magazzino dell’azienda Alfa passa allora ad un’altra cooperativa, la Gamma, che non riassume Caio.
Il nostro cliente, che dal 1999 era “di fatto” un lavoratore della Alfa, impugna e contesta il licenziamento perché inesistente, inefficace e comunque annullabile. Infatti, nel corso degli anni, Caio aveva lavorato per la Alfa in una successione di appalti di manodopera fittizi e solo nel 2007 era stato assunto dalla cooperativa Beta con un contratto di lavoro subordinato.
Non c’erano le condizioni per definire Caio un socio lavoratore della cooperativa
Un socio lavoratore di cooperativa, per essere definito tale, deve partecipare all’organizzazione, alle quote e agli utili della cooperativa.
Nel caso seguito dal nostro Studio, invece, non è così.
Si trattava di appalto fittizio perché Caio non ha mai partecipato ad alcuna attività societaria delle cooperative che negli anni si erano succedute, tanto che il suo rapporto societario non è stato neppure menzionato nella sua lettera di assunzione. Ha partecipato ad un’unica assemblea, quella in cui la cooperativa Beta ha comunicato ai lavoratori il loro licenziamento. Non ha mai conferito denaro, né ricevuto dividendi o altro. Non ha mai contribuito alla gestione dell’impresa, partecipato alla elaborazione di programmi di sviluppo, contribuito alla formazione del capitale sociale e non ha nemmeno partecipato al rischio d’impresa o ai suoi risultati economici, né alle decisioni sulla loro destinazione.
Se fosse stato effettivamente un socio della cooperativa, inoltre, quest’ultima avrebbe dovuto seguire la procedura di esclusione del socio prevista dalla legge (art. 2533 codice civile), ma così non è stato e a Caio non è stato comunicato nulla in questo senso.
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Conclusioni
Da quanto risulta, perciò, non esisteva nessun rapporto societario autentico e concreto fra Caio e la cooperativa Beta o quelle precedenti. Si trattava di un rapporto fittizio: Caio era solo un lavoratore subordinato che per più di vent’anni aveva lavorato nel magazzino dell’azienda Alfa, e la cooperativa Beta non era un datore di lavoro che svolge un’attività imprenditoriale, ma solo un soggetto interposto fra Caio, il lavoratore subordinato, e Alfa, l’azienda committente.
Studio Palombarini: consulenza e assistenza in diritto del lavoro nell’ambito della cooperativa
Il nostro Studio è a disposizione dei soci lavoratori di cooperativa, dei lavoratori subordinati e delle società cooperative per consulenza e assistenza legale in diritto del lavoro.
L’Avvocato Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni, è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e Socio di Ager-Agi, Avvocati giuslavoristi dell’Emilia Romagna, emanazione regionale della Associazione Avvocati giuslavoristi italiani. Ha patrocinato pratiche giuslavoristiche e di diritto sindacale avanti alle Preture, Tribunali e Corti di Appello di Bologna, Milano e svariate altre sedi del centro-nord Italia.
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