L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. A tal proposito, la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura e le regole fondamentali di svolgimento della procedura. L’ “ Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”, regolato dalle suddetti disposizioni, rappresenta un sistema stragiudiziale indipendente e imparziale, che offre un’alternativa più semplice e rapida rispetto al ricorso al giudice. In linea teorica dovrebbe incentivare, negli intermediari, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nelle relazioni con la clientela e migliorare, nel pubblico, la fiducia nei confronti dei prestatori dei servizi finanziari.
Ciascun collegio dell’organo decidente è costituito da cinque membri:
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il presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia;
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un membro designato dalle associazioni degli intermediari
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un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.
Presupposto fondamentale per rivolgersi all’Arbitrato è quello di presentare un reclamo scritto all’intermediario che, al suo interno, avrà un apposito ufficio deputato alla gestione dei reclami.
Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l’intermediario comunica al cliente le tempistiche necessarie per risolvere il problema.
Se non riceve una risposta, ovvero se non è soddisfatto di quanto comunicato, il cliente ha la possibilità di presentare un ricorso all’ABF, a patto che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Le spese di procedura previste in questa eventualità sono piuttosto contenute, è previsto, infatti, un versamento pari a 20 euro che potrà essere effettuato tramite bonifico bancario oppure in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia.
La modulistica per presentare ricorso può essere facilmente reperita sul sito dell’Arbitrato Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e, una volta compilata e firmata, con i relativi allegati e l’attestazione di pagamento di 20 euro deve essere inoltrata personalmente o a mezzo di un rappresentante alla Segreteria tecnica competente. Le modalità previste per l’invio sono lasciate alla discrezionalità del cliente e comprendono posta, fax, PEC, oppure a mano presso una delle Filiali della Banca D’Italia aperte al pubblico. Contestualmente, al cliente è richiesto altresì di inoltrare all’Intermediario una copia del ricorso da effettuarsi con raccomandata A/R ovvero tramite PEC. Una volta che l ‘intermediario riceve il ricorso deve inviare le proprie controdeduzioni alla Segreteria tecnica entro il termine massimo di 45 giorni. Tali controdeduzioni sono successivamente inviate dalla Segreteria tecnica al ricorrente.
Le tempistiche previste per la decisione sono piuttosto rapide, il Collegio, infatti, deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto dall’intermediario le controdeduzioni, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. La decisione, presa a maggioranza, deve essere sempre motivata e la Segreteria entro 30 giorni ne da comunicazione alle parti.
Se il ricorso è accolto, il Collegio fissa un termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, in caso contrario il suo inadempimento sarà pubblicato sul sito dell’ ABF alla sezione “ Intermediari inadempienti”.
Alla luce di quanto appena esposto, si può affermare che l’Arbitrato Bancario Finanziario abbia per certi versi connotazioni inedite : gli intermediari sono obbligati ad aderirvi ma le decisioni non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, ovvero attivare un procedimento arbitrale o una procedura conciliativa.