Arbitrato, mediazione e le altre forme di risoluzione dei conflitti alternative al tribunale (ADR)

Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita, conciliazione amministrativa avanti la commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) e conciliazione sindacale sono tutte forme di risoluzione dei conflitti alternative alla giustizia ordinaria, cioè al tribunale: Alternative Dispute Resolution o ADR. In questo articolo approfondiremo le differenze principali fra questi istituti.

Alternative Dispute Resolution: metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Negli ultimi anni, soprattutto in ambito commerciale, la scelta di non ricorrere al tribunale ma ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie è in forte aumento. Infatti, le ADR (Alternative Dispute Resolution) generalmente portano ad una risoluzione dei conflitti più rapida e a costi inferiori rispetto alla giustizia ordinaria.

Come per il tribunale, le parti in lite si rivolgono ad uno o più soggetti terzi neutrali (arbitro, collegio arbitrale, Avvocati, Organismo di mediazione…) per la risoluzione del conflitto ma, a differenza del tribunale, i soggetti terzi sono dei privati e così anche la procedura prevista.

I sistemi ADR sono di due tipi:

1) ADR aggiudicativi (per esempio l’arbitrato)

Qui il soggetto terzo neurale presenta alle parti in lite una valutazione che può essere vincolante (nel caso dell’arbitrato rituale) o meno.

2) ADR non aggiudicativi o negoziali (per esempio mediazione e negoziazione assistita)

In questo caso il terzo soggetto serve da “mediatore” fra le parti, affinché raggiungano un accordo.

Nell’ambito delle controversie di lavoro, invece, i conflitti possono essere risolti con un accordo fra le parti in sede amministrativa avanti la commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) o in sede sindacale (avanti ad una commissione costituita da incaricati appartenenti ad organizzazioni sindacali rappresentative di tutte le parti).

Arbitrato

L’arbitrato rientra tra i sistemi ADR di tipo aggiudicativo. E’ una procedura di risoluzione delle controversie di tipo civile e commerciale alternativa al giudizio in tribunale in cui a decidere è un arbitro (arbitro unico) o un collegio arbitrale. Le controversie oggetto dell’arbitrato riguardano principalmente questioni di diritto commerciale, diritti reali (proprietà, usufrutto, enfiteusi…), appalti e controversie rispetto agli incarichi professionali.

Le parti possono decidere se ricorrere all’arbitrato rituale o all’arbitrato irrituale o libero. L’arbitrato rituale è disciplinato dal Codice di procedura civile. In questo caso la decisione dell’arbitro (lodo) è vincolante per le parti ed ha la stessa validità della sentenza del tribunale.

Invece, con l’arbitrato irrituale o improprio o libero, che non ha un vero e proprio inquadramento legislativo, l’arbitro presenta una dichiarazione di volontà di tipo transattivo o accertativo che non è una decisione, ma una semplice pronuncia che vale come accordo tra le parti.
Esistono poi arbitrati specifici per alcuni settori (bancario, finanziario, assicurativo…) che non applicano le norme del Codice di procedura civile, ma particolari regolamenti di quel comparto.

Per approfondire: L’arbitrato: una valida alternativa al giudizio in tribunale per aziende e società

Mediazione

La mediazione è un procedimento di risoluzione dei conflitti in cui il soggetto terzo neutrale (Organismo di mediazione) non ha poteri decisori, ma il suo compito è aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo o un punto di incontro per risolvere il conflitto. Quindi, a differenza dell’arbitrato, che avviene quando le parti non riescono più a trovare un accordo, la mediazione può essere perseguita in fase pregiudiziale.

L’Organismo di mediazione è un ente pubblico o privato iscritto nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (registro degli organismi di mediazione istituito ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 28/2010).

Il nostro ordinamento, nel d.lgs. n. 28/2010, prevede tre tipi di mediazione:

1) Facoltativa

In questo caso le parti decidono spontaneamente di ricorrere al procedimento di mediazione o perché i loro rapporti prevedono una clausola di mediazione

2) Obbligatoria

Per alcune materie, prima di rivolgersi al tribunale, è obbligatorio procedere con la mediazione.
Si tratta delle controversie in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

3) Delegata
In questo caso il giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, una volta valutati natura della causa, stato dell’istruzione e comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, fissando la successiva udienza dopo quattro mesi (art. 5, comma 2).

La mediazione si conclude sempre con il rilascio di un verbale che, a seconda dei casi, attesterà il successo o il fallimento della procedura.
Nel caso in cui le parti riescano a raggiungere un mediazione al verbale viene allegato il testo dell’accordo, redatto generalmente dagli Avvocati delle parti. Il verbale (sottoscritto dalle parti e dal mediatore) e l’accordo (sottoscritto solo dalle parti in lite) vengono depositati presso la sede dell’Organismo.

Quando tutte le parti in conflitto sono assistite da un legale, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati, ha titolo esecutivo. Se invece non tutte le parti sono assistite da un Avvocato possono far omologare il verbale dal Presidente del Tribunale.

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un accordo (convenzione di negoziazione) con cui le parti si impegnano a risolvere amichevolmente la controversia e di cooperare in buona fede e lealtà con l’assistenza di Avvocati iscritti all’albo o che fanno parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

La convenzione deve contenere:
– il termine concordato dalle parti affinché sia risolta la procedura (che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre, a meno che le parti non si accordino per prorogarlo di 30 giorni)
– l’oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili (quelli che non possono essere trasmessi dal titolare a un altro soggetto e si possono estinguere con la morte del titolare, per esempio il diritto agli alimenti) né le materie di lavoro.

La convenzione di negoziazione deve essere redatta in forma scritta e conclusa con l’assistenza di uno o più Avvocati, che devono certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo, pena la nullità della convenzione.

La negoziazione può avere esito positivo o negativo. In questo secondo caso gli Avvocati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Se invece le parti riescono a trovare una linea comune, l’accordo viene sottoscritto da entrambe e dai loro Avvocati ed ha titolo esecutivo.

Analogamente alla mediazione, ma a diversamente dall’arbitrato, la negoziazione assistita può essere perseguita in fase pregiudiziale.

ADR nelle controversie di lavoro

Abbiamo già anticipato che nell’ambito delle controversie di lavoro i conflitti possono essere risolti con un accordo fra le parti in sede amministrativa (avanti la commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) oppure in sede sindacale (avanti ad una commissione costituita da incaricati appartenenti ad organizzazioni sindacali rappresentative di tutte le parti).

Controversie di lavoro: è sempre bene rivolgersi ad un giuslavorista. L’Avvocato del lavoro è un professionista che ha maturato una preparazione specifica nel diritto del lavoro. Si occupa quindi di controversie fra dipendenti (o ex dipendenti) e datori di lavoro, assistendo i lavoratori nelle vertenze aziendali oppure offrendo la propria consulenza e assistenza all’impresa.
Leggi di più: Avvocato del lavoro: chi è e quando è necessario

Conciliazione amministrativa avanti la commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL)

Prima dell’entrata in vigore della Legge 183/2010, chi voleva promuovere una causa di lavoro per qualunque motivo doveva obbligatoriamente tentare la conciliazione avanti all’apposita commissione della Direzione provinciale del lavoro. Oggi questo obbligo non esiste più, a meno che non si voglia impugnare un contratto certificato, oppure nel caso in cui un imprenditore che occupa più di 15 dipendenti intenda procedere ad uno o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 7 l. 604/1966)

La richiesta di risoluzione della controversia di conciliazione dev’essere inoltrata all’apposita commissione istituita presso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente secondo i criteri di dall’art. 413 c.p.c.

La commissione è composta dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato in funzione di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
La commissione, una volta ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione che deve tenersi entro i successivi dieci giorni. Questo termine è ordinatorio e non perentorio (quindi può essere, come spesso accade, superato).

La comunicazione della richiesta all’ufficio interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.

Se la conciliazione in questa sede ha successo viene redatto il verbale, che dev’essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su richiesta della parte interessata, lo dichiarerà esecutivo con decreto. Altrimenti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta di bonaria definizione della controversia. Se questa non viene accettata, il suo contenuto deve essere riassunto nel verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti affinché il giudice possa tenerne conto nel caso in cui decidessero di risolvere la questione in tribunale.

Conciliazione in sede sindacale

In questo caso la conciliazione segue le procedure previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro.
Se la conciliazione riesce, una delle parti o il sindacato devono depositare il verbale presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ex DTL). Il direttore dell’ufficio deve accertarsi che il verbale sia autentico e lo deve depositare presso la cancelleria del tribunale della circoscrizione in cui si è svolta la conciliazione. A quel punto il giudice, su istanza della parte che intende valersi del verbale di conciliazione come titolo esecutivo, dovrà verificare la regolarità formale del documento e lo dichiarerà esecutivo con un decreto.
Se invece la conciliazione non porta ad un accordo, vengono applicate le norme per la conciliazione amministrativa già presentata nel paragrafo precedente.

Studio legale Palombarini e Mantegazza: assistenza e consulenza legale per la risoluzione dei conflitti senza ricorrere al tribunale

Il nostro Studio è a disposizione delle parti in lite che intendono risolvere un conflitto attraverso:

– arbitrato
– mediazione
– negoziazione assistita
– conciliazione amministrativa
– conciliazione sindacale

In ambito civile e commerciale, siamo a disposizione di aziende e colleghi Avvocati che intendono perseguire la strada dell’arbitrato. Contattateci se cercate un Avvocato di fiducia da nominare come arbitro unico in accordo con la controparte o come vostro arbitro di parte: l’Avvocato Sergio Palombarini, membro del consiglio di amministrazione dell’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, per oltre 10 anni mediatore presso la CCIAA di bologna, è stato nominato varie volte negli anni sia arbitro unico sia arbitro o Presidente di collegi arbitrali.

L’Avvocato Palombarini da molti anni si dedica con passione anche alle controversie di lavoro.
Ha patrocinato pratiche giuslavoristiche e di diritto sindacale avanti alle (ex) Preture, Tribunali e Corti di Appello, nelle città di Bologna, Milano e svariate altre sedi del centro-nord Italia.

Le sedi dello Studio Palombarini sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis 37. Per informazioni e per concordare un appuntamento potete contattarci al numero 051 581410.

Il primo appuntamento è gratuito.