Dal 9 gennaio 2017 è operativo l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015  in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE.

Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolamentato e supportato dalla  Consob attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie).

L’ACF intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti uno strumento alternativo, veloce ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover ricorrere al giudice civile.

L’attività dell’ACF si caratterizza per la totale gratuità dei ricorsi per i risparmiatori, nonché per la rapidità delle decisioni, che saranno prese entro sei mesi dal reclamo e che, in caso di accoglimento  delle ragioni dei risparmiatori l’ACF stabilirà i risarcimenti da pagare da parte degli intermediari.

CHI PUO’ RIVOLGERSI ALL’ACF?

Tutti i risparmiatori (chiamati anche investitori o retail) che non hanno adeguata competenza nell’ambito dei servizi finanziari e si rivolgono per tale ragione ad un intermediario.

Intermediari sono i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari. Si tratta principalmente di banche,  Sim (società di intermediazione mobiliare), o società di intermediazione finanziaria, ma può trattarsi anche di società estere, purché abbiano una succursale in Italia.

L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento ( sono quelle attività che gli intermediari offrono al fine di investire i risparmi in strumenti finanziari) e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Il controvalore delle controversie che potranno essere decise non dovrà eccedere l’importo massimo di 500.000,00 euro, in caso di importo superiore è obbligatorio rivolgersi al giudice civile. Il ricorso in via giudiziale dovrà avvenire anche nel caso in cui sugli stessi fatti oggetto di controversia risultino pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La procedura dinnanzi l’arbitrato per le controversie finanziarie prevede schematicamente 4 fasi : il reclamo, il ricorso, il controllo delle regolarità e  contraddittorio,  e la decisione. Poi eventualmente vi è anche la fase della sanzione.

IL RECLAMO

L’iter parte con la presentazione del reclamo. Infatti il requisito sine qua non per poter avviare la procedura ACF è che sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario al quale quest’ultimo ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.

Espiato detto termine il ricorso  deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

Precisamente per reclamo si intende ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (quindi fax, email, lettera), senza necessità di assistenza legale o professionale,  all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo. Il reclamo è da intendersi come un passaggio non meramente formale ma necessario.

IL RICORSO

Il procedimento dinnanzi all’ ACF prende avvio mediante la presentazione di un ricorso.
Il ricorso deve contenere:

  1. il nome dell’intermediario,
  2. l’esposizione dei fatti nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell’intermediario,
  3. l’indicazione della somma richiesta.

Si può presentare il ricorso direttamente, senza necessità di un legale, quindi personalmente o tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori.
Ricorrere all’ACF è gratuito grazie all’intervento del “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito nel 2007.

La presentazione del ricorso è molto semplice in quanto avviene online semplicemente accedendo al  sito web dell’ACF , registrandosi e seguendo le linee giuda all’interno del programma. In questo modo si evita il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti. Per chi non potesse utilizzare internet è possibile, per i primi due anni, l’invio del ricorso in formato cartaceo.

IL CONTROLLO DELLE REGOLARITA’ E IL CONTRADDITTORIO

L’ACF, ricevuto il ricorso, valuta entro 7 giorni se è completo e regolare e, nel caso lo sia, lo invia telematicamente all’intermediario tramite l’indirizzo di posta elettronica, così anche in caso di nuovi atti o di nuovi ricorsi.

L’intermediario ha 30 giorni (45 nel caso in cui si faccia assistere da un’associazione di categoria) per presentare, sempre telematicamente, le proprie osservazioni (deduzioni) e trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia al fine di difendersi e provare di aver agito nel rispetto delle regole, compiendo così il contraddittorio.

Il ricorrente può replicare con ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi 15 giorni, decorsi i quali l’intermediario può a sua volta, entro 15 giorni, sempre con le stesse modalità, controreplicare. Tutti gli atti inseriti telematicamente confluiscono automaticamente nel fascicolo elettronico visibile a entrambe le parti e all’Arbitro.

A questo punto il fascicolo è chiuso. La controversia passa alla fase decisionale che spetta al Collegio dell’ACF .

LA DECISIONE

La decisione collegiale viene resa ordinariamente entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo.

La pronuncia deve essere motivata alla luce delle norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo anche conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob, delle linee giuda delle associazioni di categoria validate sempre dalla Consob e dai codici di condotta delle associazioni di categoria.

La decisione del Collegio non sarà vincolante per le parti che potranno comunque ricorrere all’autorità giudiziaria.

Nell’ipotesi in cui l’intermediario non dovesse dare esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione c.d reputazionale che consiste nella pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell’Arbitro e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi.

Nel caso il Collegio giudicante accolga in tutto o in parte il ricorso dell’investitore, potrà stabilire a carico dell’intermediario l’obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari.

Invece, se vi è rigetto del ricorso, il cliente potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria e ugualmente potrà procedere anche se l’intermediario non esegua la decisione di accoglimento.
Il ricorso ACF non prevede mezzi di impugnazione della decisione.

E’ prevista la possibilità di chiedere la correzione della pronuncia dell’Arbitrato sugli errori materiali entro 30 giorni dalla ricezione della decisione.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’Arbitro si articola in un Collegio decidente e in una Segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto.

L’ ACF p composto da un presidente e da quattro membri di cui due sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

ARBITRATO BANCARIO VS ARBITRATO CONTROSERSIE FINANZIARIE

L’introduzione dell’arbitrato per le controversie finanziarie sancisce indirettamente il successo dell’Arbitro Bancario Finanziario che diviene così, dopo sette anni di attività, un modello da prendere ad esempio per la creazione di ulteriori metodi alternativi delle controversie.

Infatti, sia in riferimento alla struttura e al funzionamento dell’organo arbitrale, sia alla regolamentazione della procedura, la disciplina dell’ACF è modellata sulla traccia di quella dell’ABF; con qualche differenza.

IN COMUNE

  1. ORGANIZZAZIONE: La natura specialistica e di emanazione bancaria e finanziaria dell’organo decidente, che è formato dal Presidente e da quattro membri, selezionati dalla CONSOB e dalle Associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentativi a livello nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
  2. RAPIDITA’: cioè un procedimento celere e di semplice accesso.
  3. GRATUITA’: senza oneri economici per gli investitori.
  4. ADESIONE OBBLIGATORIA: è prevista l’adesione obbligatoria per l’intermediario del mercato mobiliare.
  5. LA PRONUNCIA: è insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato e non è idonea a ricevere esecuzione coattiva, se non in via di coercizione indiretta. In caso di accoglimento delle ragioni dell’investitore, l’intermediario potrà dare esecuzione spontanea alla decisione ma, ove ciò non avvenga, le conseguenze potrebbero risultare solo di natura reputazionale.
  6. IL RICORSO: deve essere effettuato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

DIFFERENZE

  1. COMPETENZA: per quanto riguarda le controversie finanziarie ACF , come è stato già rilevato, è competente per le liti tra clienti e intermediari relative alla violazione da parte degli stessi intermediari degli obblighi di diligenza, informazione, trasparenza e correttezza previsti nei confronti degli investitori. Diversamente il procedimento ABF attiene alle liti relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (escluse quelle relative all’investimento).-
  2. RECLAMO: per l’ABF l’intermediario deve rispondere al reclamo entro 30 giorni, 60 giorni , invece, sono previsti per la procedura ACF.
  3. DECISIONE: L’ABF decide generalmente entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’intermediario. per l’ACF la decisione avviene entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo (cioè dopo la verifica delle regolarità del ricorso e le deduzioni dell’ intermediario).
  4. VALORE CONTROVERSIA: per l’ABF il ricorso avviene per le controversie che abbiano ad oggetto la richiesta di una somma di denaro fino a 100.000 euro, oppure, senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà o se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. Per il l’ACF limite oltre il quale la controversia non può essere sottoposto all’ACF è di molto superiore, costituito da Euro 500.000,00