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La Corte d’Appello di Caltanissetta ha ritenuto persistente la coabitazione tra una madre e la figlia maggiorenne studente fuori sede.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 120 del 23 maggio 2013, ha riconosciuto la continuazione della coabitazione – con il genitore assegnatario della casa familiare – da parte del figlio maggiorenne che se ne allontani per studiare fuori sede, purché vi torni abitualmente qualora gli impegni glielo consentano. I Giudici hanno ritenuto, infatti, che la mancanza della quotidiana convivenza non faccia cessare il vincolo di coabitazione, purché rimanga in essere uno stabile collegamento con la propria residenza.

Nel caso di specie, una madre aveva proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale che, nel giudizio di separazione fra i coniugi, aveva optato per la concessione della casa familiare al marito.

La ricorrente poggiava le sue convinzioni sulla base della permanenza della sua convivenza con la figlia maggiorenne, sebbene quest’ultima fosse una studentessa universitaria fuori sede.

Il padre contestava questa ricostruzione affermando che la figlia abitava abitualmente in un appartamento in affitto, e che il suo ritorno nella casa familiare avveniva solo saltuariamente, pertanto non poteva ritenersi persistente il vincolo di coabitazione tra la figlia e la madre.

La Corte d’Appello ha rigettato la ricostruzione del padre aderendo alle argomentazioni sostenute dalla ricorrente, ritenendo che l’allontanamento di un figlio maggiorenne dalla casa familiare, sebbene per lunghi periodi di tempo, non può valere da solo come elemento sufficiente a recidere “il vincolo di coabitazione con il genitore».

I Giudici hanno inoltre richiamato una serie di pronunce della Corte di Cassazione, tutte concordi nell’affermare che il requisito della convivenza sia integrato anche se il figlio sia frequentemente distante da casa per motivi di studio o di lavoro, purché mantenga un collegamento stabile con l’abitazione dell’assegnatario, tornandovi «ogniqualvolta gli impegni glielo consentano” (in particolare Cassazione, sentenza 11320/05).

La Corte d’Appello conclude poi rilevando come una diversa soluzione confliggerebbe con “i legittimi interessi e diritti del figlio allo studio e, dall’altro, con il diritto per questi di conservare, fino a successive, diverse e definitive scelte di vita, il legame con il genitore e l’abitazione familiare”.