La Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata nell’analizzare la funzione dell’assegno di mantenimento concesso in favore del coniuge in caso di separazione.
Come noto, tale strumento deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cassazione n. 2156/2010).
Nella recente ordinanza n. 9658 del 2014, la Corte di legittimità ha rigettato un ricorso presentato da un coniuge separato che aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello giacché la stessa aveva riformato una precedente pronuncia del Tribunale di primo grado, disponendo un aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento che il coniuge doveva versare in favore dell’altro coniuge e del figlio, nonostante egli fosse andato in pensione e che da ciò fosse derivata una diminuzione del suo reddito.
La Corte ha ritenuto che la semplice diminuzione del reddito del coniuge gravato dall’assegno di mantenimento non sia di per sé elemento sufficiente a negare la possibilità di aumento dello stesso.
Infatti, essendo aumentate le esigenze della moglie e del figlio, i Giudici di merito avevano valutato i redditi del coniuge nel suo complesso, ritenendoli comunque sufficienti a far fronte ad un aumento dell’assegno di mantenimento, nello specifico, il coniuge avrebbe avuto la possibilità di alienare parte del proprio patrimonio immobiliare proprio al fine di corrispondere l’assegno in favore della moglie e del figlio.