assegno mantenimento figli

In una recente pronuncia della Corte di Cassazione, è stata esaminata una particolare questione relativo alla concessione dell’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli maggiorenni qualora non siano economicamente sufficienti.

Nel caso di specie, un genitore divorziato, contestava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella quale il Giudice di merito aveva disposto in favore della moglie convivente con il figlio maggiorenne, l’assegno per il mantenimento dello stesso, non ancora indipendente sotto il profilo economico.

Il padre sosteneva che la sentenza, non prevedendo che tale assegno fosse corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, avesse violato l’art. 155 quinquies del Codice civile, ove viene specificatamente prevista la possibilità di corrispondere direttamente l’assegno di mantenimento al figlio, qualora lo stesso ne abbia diritto.

Dopo essere stata investita della questione, la Corte di Cassazione non ha accolto la tesi del padre, specificando che il mantenimento diretto dei figli maggiorenni non può essere disposto in assenza di una loro specifica domanda in tal senso.

Nella pronuncia n. 25300 del 2013, infatti, la Corte ha affermato come in tema di assegno nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, “sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall’altro genitore per il mantenimento del figlio stesso”, questo però sulla base di due diversi presupposti; il figlio, infatti, è legittimato in quanto titolare del diritto al mantenimento, mentre il genitore convivente trova è legittimato in quanto è titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per il mantenimento del figlio convivente secondo quanto disposto dagli artt. 147 e 148 del Codice civile, dove è previsto l’obbligo per entrambi i coniugi di mantenere i figli e di adempiere a tale obbligazione proporzionalmente alle loro sostanze.

La Corte precisando come si sia in presenza ” di due diritti autonomi, ancorchè concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass. 21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998)”, afferma che “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell’avente diritto”.