assegno di mantenimento

L’obbligo di mantenere i figli maggiorenni che ancora non sono indipendenti economicamente genere un crescente conflittualità, forse dovuta anche alla particolare congiuntura economica del nostro tempo che, in misura più o meno maggiore, contribuisce nel ritardare il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei giovani che si affacciano nel mondo del lavoro.

Questa problematica è già stata affrontata numerose volte sotto diversi profili.

Alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 1805/2014, è possibile cercare di fare chiarezza sulla disciplina in materia anche sotto un ulteriore e diverso profilo, sicuramente più “tecnico”.

La pronuncia in esame, infatti, si è soffermata nel valutare su chi incomba l’onere probatorio di di dimostrare l’autosufficienza economica del figlio.

Nel caso di specie, nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, la moglie aveva chiesto che fosse posto a carico del marito un assegno volto al mantenimento del figlio maggiorenne con essa convivente. In primo grado, tale richiesta era stata respinta per poi essere oggetto di riforma nel successivo grado di giudizio, nel quale era stata posta a carico del marito la corresponsione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.

Avverso tale decisione il padre ha poi presentato ricorso in Cassazione.

Per quanto attiene alle considerazioni relative all’onere probatorio a cui si è accennato in precedenza, è opportuno sottolineare come la Corte di cassazione abbia deciso di respingere il ricorso del padre nella parte in cui chiedeva che non fosse posto a suo carico l’assegno di mantenimento di cui sopra. I Giudici hanno ritenuto che nel ricorso presentato dal marito, lo stesso nulla avesse provato in ordine all’autosufficienza del figlio e che, pertanto, non vi fossero elementi sufficienti per riformare sul punto la sentenza della Corte d’Appello.

Ciò detto, emerge chiaramente come l’onere probatorio circa la raggiunta autosufficienza del figlio incomba inesorabilmente sul genitore obbligato al suo mantenimento e non viceversa.