convivenza priva stabilita sicurezza

La Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sull’idoneità della convivenza ad incidere sul diritto all’assegno di mantenimento. Risulta condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti l’orientamento secondo cui, qualora il coniuge che percepisca l’assegno di mantenimento intraprenda una convivenza more uxorio e, quindi, caratterizzata da dei profili di stabilità e continuità tali da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici (Cassazione 2709/2009), o almeno apprezzabili risparmi di spesa (Cassazione 24056/2006), tale convivenza sia idonea ad incidere sul diritto del coniuge a percepire l’assegno di mantenimento portando ad una revisione dell’importo dello stesso assegno o al totale venir meno di detto diritto.

Nella recente pronuncia n. 18959 del 2013, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, sulla scia dell’orientamento sopra esposto, ha affermato che l’eventuale convivenza instaurata dal coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, qualora non sia caratterizzata dai profili di continuità e stabilità tipici della convivenza more uxorio, non è idonea ad incidere sul diritto a percepire l’assegno. Inoltre, per quanto attiene l’aspetto probatorio dei caratteri della convivenza, la Corte ha sottolineato come l’eventuale nascita di un figlio dalla suddetta relazione, non implichi necessariamente la presenza di una convivenza more uxorio ma solamente quella di una relazione affettiva e che debba dunque essere dimostrato il carattere della stabilità e della durevolezza di tale convivenza.

Nel caso di specie la Corte ha sottolineato come “una convivenza more uxorio del coniuge, economicamente più debole con un compagno, se stabile e duratura, dando così luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente accompagnata dalla nascita di figli, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. n. 17195 del 2011) esclude di regola la corresponsione di assegno da parte dell’altro coniuge. Nella specie, tuttavia, secondo quanto precisato dalla Corte di merito, con motivazione adeguata, non si è raggiunta prova di una stabile convivenza more uxorio, ma soltanto di una relazione affettiva, che si ignora se ancora permanga, da cui è nata una bambina”.