La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita con decreto legislativo numero 22 del 2015 (vedi articolo 16, comma 1) e attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015. Ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che già beneficiari della Naspi (il vero e proprio asegno di disoccupazione per i lavoratori che siano stati licenziati per giusta causa o comunque abbiano perso il posto di lavoro per ragionbi da loro indipendenti), abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno, e appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

La circolare 47 specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del Progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite i servizi online del sito web istituzionale dell’Inps, utilizzando il Pin dispositivo, oppure i contact center, oppure infine attraverso un patronato