Nella recente pronuncia del 20 settembre 2013, la Prima sezione della Corte di Cassazione si è soffermata sugli oneri probatori che gravano sul coniuge che in sede di separazione richieda la concessione di un assegno di mantenimento a suo favore.
In modo particolare, nella pronuncia n. 21614, la Corte ha dichiarato infondato un ricorso proposto da un ex coniuge avverso una decisone della Corte d’Appello che aveva sancito l’obbligo da parte di quest’ultimo di corrispondere un assegno in favore dell’ex moglie. Nel caso di specie, il ricorrente aveva sostenuto che la beneficiaria dell’assegno avesse omesso di assolvere all’onere della prova in ordine alla propria incapacità reddituale e all’impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi propri.
Come anticipato, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo che “l’onere della prova relativo all’impossidenza o alla carenza reddituale, posto a carico del coniuge che intenda richiedere un contributo all’altro coniuge per il proprio mantenimento ex art. 156 c.c. non richiede una dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente l’allegazione di una condizione inadeguata (Cassazione 17136 del 2004, 1691 del 1987)”, e che conseguentemente vi è “la piena facoltà per il giudice di ricorrere alla prova per presunzioni, tratte dalle dichiarazioni dell’obbligato, come accaduto nella specie e dalla valutazione complessiva del tenore di vita in costanza di matrimonio”.
Nel caso in esame, infatti, l’obbligato aveva dato la sua disponibilità a continuare a pagare il mutuo, a pagare le rate relative alla macchina che era rimasta nella disponibilità dell’ex moglie, e a mantenere il figlio. Tali dichiarazioni sono state, quindi considerate sufficienti da parte della Corte per valutare il tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio e a ritenere sussistenti i requisiti per la concessione dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie.