attribuire cognome ai figli

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e dei ministri della Giustizia, Annamaria Cancellieri, degli Affari Esteri, Emma Bonino e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, un disegno di legge contenente disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Il testo dà piena attuazione alla sentenza della Corte Europea di Strasburgo e prevede l’obbligo per l’ufficiale di stato civile della iscrizione all’atto di nascita del cognome materno in caso di accordo tra entrambi genitori.

Nel dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea inerente al cognome materno, tuttavia, il Consiglio dei ministri ha rilevato che la complessa materia presenta ulteriori profili che, oltre ad essere ovviamente aperti al dibattito parlamentare, saranno, in sede governativa, approfonditi da un gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Interno, degli Affari esteri, della Giustizia e delle Pari Opportunità.

Dopo la pronuncia di qualche giorno fa della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per avere negato ad una coppia di genitori di trasmettere il cognome della madre al proprio figlio, dando all’Italia tre mesi di tempo per adeguare la normativa, anche il senatore Sergio Lo Giudice (Pd), assieme ad altri, ha presentato in Senato un disegno di legge che riprende la proposta già depositata alla Camera da Laura Garavini.

Pubblichiamo di seguito il suo intervento in Senato ed il testo della proposta

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

D’iniziativa dei senatori: LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI

ONOREVOLI SENATORI – Il progetto di una riforma delle norme in materia di cognome nasce dall’esigenza di dare pari dignità alle donne nell’ambito del rapporto coniugale e familiare. Tale esigenza si evidenzia non solo nella relazione dei coniugi tra loro, ma anche rispetto ai loro figli. La normativa vigente in Italia, ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi.

Per le questioni di principio che questa materia implica e per la molteplicità degli interessi coinvolti, è ormai matura una soluzione di riforma, sottolineata, per altro, dallo stesso elevato numero di progetti di legge presentati sia nella XV che nella XVI legislatura. Il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagrafico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell’individuo e una base di riferimento per la tutela dei fondamentali diritti della persona. Le finalità che la presente proposta di legge si prefigge di raggiungere rispondono, dunque, ad una duplice esigenza: affermare la pari dignità delle donne all’atto della costituzione e dello svolgimento del rapporto coniugale; estendere ai figli, sotto il profilo dell’attribuzione del cognome, il regime di parità e di dignità affermato per i genitori e tradotto in un atto di libera determinazione delle loro volontà.

Dopo aver riconosciuto a ciascun coniuge, infatti, il diritto di conservare il proprio cognome all’atto del matrimonio, la presente proposta di legge introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell’ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. In questo modo si superano prima di tutto i limiti di ordine costituzionale presenti nell’attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto di un’ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell’uomo e, in secondo luogo, si accolgono i ripetuti richiami della Suprema Corte che, ancora con la sentenza 6 febbraio 2006, n. 61, ammoniva il legislatore a intervenire per superare in questo campo il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (…) e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e dell’eguaglianza tra uomo e donna».

Una decisa innovazione delle norme del codice civile vigenti in materia di cognomi ci consentirebbe, per altro, di recuperare il ritardo accumulato dal nostro ordinamento sia rispetto alle normative di altri Paesi a noi vicini per cultura e civiltà giuridiche, sia nei riguardi di pronunciamenti di organismi internazionali, che hanno ripetutamente richiesto al nostro Paese una maggiore coerenza con alcuni orientamenti già affermati a livello sopranazionale. Sotto il primo aspetto, ad esempio, in Spagna, dove vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, i genitori possono accordarsi sull’ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, egualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell’ordine da loro stabilito.

In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e in Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuite al figlio legittimo, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi. In questa direzione, per altro, inclinano anche numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali. Ad esempio, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, ha chiesto la realizzazione della parità della donna nell’ambito coniugale e familiare. Il Consiglio d’Europa, a sua volta, ha raccomandato agli Stati membri la piena eguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome ai figli.

Numerose sono state le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo ispirate all’intento di superare ogni discriminazione a danno della donna a proposito di cognomi. La Corte di giustizia delle Comunità europee, infine, ha attribuito carattere di discriminazione al rifiuto di qualche Stato membro di iscrivere nel proprio stato civile un minore con il cognome registrato in un altro Stato membro. Caso molto attuale per il nostro Paese, dove fino a qualche mese addietro ha trovato applicazione una circolare del Ministero dell’interno che obbligava ad iscrivere all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) i minori figli di doppi cittadini con il cognome paterno. Sotto questo aspetto, tra gli italiani all’estero, soprattutto tra le donne, è diventata diffusa l’attesa di poter vedere riconosciuta pienamente l’attribuzione del cognome materno ai figli, quando questa facoltà si sia già realizzata nella società di residenza.

L’articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge sostituisce l’articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga la norma del codice civile, l’articolo 156-bis, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole; quest’abrogazione è resa necessaria dalla riformulazione dell’articolo 143-bis. Lo stesso dicasi dell’abrogazione dell’articolo 5, commi secondo, terzo e quarto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), operata dall’articolo 1, comma 3, della presente proposta di legge. L’articolo 2 introduce nel codice civile l’articolo 143-bis.1, disponendo che al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome paterno o materno, o quello di entrambi nell’ordine da questi stabilito. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d’ufficio i cognomi in ordine alfabetico.

Per evitare che i fratelli nati dagli stessi genitori possano avere un cognome diverso, il medesimo articolo 2 dispone che il cognome stabilito per il primo figlio è attribuito anche ai figli nati successivamente. Infine, si prevede che il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne uno soltanto; in tal modo si intende evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione. Con l’articolo 3 si sostituisce l’articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, stabilendo anzitutto che, quando il riconoscimento sia contemporaneo, i genitori attribuiscono il cognome al figlio, secondo quanto disposto dall’articolo 143-bis.1. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell’altro genitore, il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo, a condizione che quest’ultimo e il figlio, se abbia compiuto i quattordici anni di età, siano consenzienti. L’articolo 4 intende adeguare alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome dell’adottato, mentre l’articolo 5 ribadisce che le disposizioni della legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all’estero che devono essere iscritti all’AIRE.

Disegno di legge

Art. 1.
1. L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».
2. L’articolo 156-bis del codice civile è abrogato.3. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.
1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis.1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – I genitori coniugati, all’atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato.In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 3.
1. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). – Le disposizioni dell’articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento o l’attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta. In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall’articolo 143-bis.1, terzo comma».

Art. 4.
1. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 299. – (Cognome dell’adottato). – L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell’articolo 143-bis.1 e dell’articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.Se l’adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell’articolo 143-bis.1. In caso di mancato accordo, si segue l’ordine alfabetico».
2. L’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – 1. L’adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.
2. All’adottato si applicano le disposizioni dell’articolo 143-bis.1 del codice civile».

Art. 5.
1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all’estero che devono essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.