Affrontiamo il problema che si crea per il creditore di una somma di denaro nel caso in cui il debitore venda i propri beni su cui il creditore potrebbe soddisfare il proprio diritto patrimoniale.
Tra le varie norme che tutelano il creditore, rileva l’art. 2901 c.c. che prevede quanto segue.
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”
L’azione revocatoria, come la stessa collocazione della sua disciplina nel capo V del libro VI del Codice Civile insieme con l’azione surrogatoria e il sequestro conservativo indica, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore mirando a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell’atto l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito.
Funzione dell’azione è pertanto quella di tutelare l’interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore, incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità eminentemente cautelare si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione del debitore e consente poi l’esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto.