buoni fruttiferi postali

Appare opportuno analizzare la disciplina dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali e, in modo particolare, quella dei buoni postali emessi prima del 27.12.2000, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni) che ha abrogato la precedente disciplina dei buoni postali fruttiferi.

La normativa abrogata è quella contenuta nel capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica giugno 1989, n. 256.

Gli aspetti problematici di questa disciplina, che analizzeremo tra poco, sono assolutamente concreti. Nello specifico, infatti, tali problemi sorgono nel momento in cui un soggetto si reca in una filiale di Poste Italiane S.p.a. per riscuotere il buono postale in precedenza sottoscritto, aspettandosi che sia liquidato l’importo del buono ed i relativi interessi sulla base della tabella stampata sul buono stesso.

Ciò spesso non corrisponde alla realtà, l’importo liquidato da Poste Italiane è in molti casi considerevolmente inferiore, infatti, rispetto a quanto previsto dalla tabella stampata sul buono postale in precedenza sottoscritto. Per sgombrare subito il campo da potenziali equivoci, è bene sottolineare come questa possibilità trovi un riscontro normativo nell’art. 173 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica del 1973, n. 156, dove è testualmente previsto che “Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.

Alla luce di questa disciplina, per individuare i tassi di interesse corretti da applicare bisogna fare riferimento ai vari decreti ministeriali che sono intervenuti sulla materia e, inoltre, bisogna fare riferimento alla serie di appartenenza del buono fruttifero postale, giacchè tali decreti ministeriali hanno modificato i tassi di interesse in base alla serie di appartenenza del buono fruttifero stesso.

Da ultimo, è opportuno sottolineare come con il predetto decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, non sia più possibile che attraverso dei decreti ministeriali possano essere modificati i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali appartenenti a serie già emesse prima dell’entrata in vigore di tali decreti. E’ stata quindi esclusa la possibilità di modificare retroattivamente i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali.