La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15113 del 2013, si è nuovamente soffermata sulla delicata questione della concessione di un’abitazione in comodato e degli effetti che la separazione dei coniugi può produrre su tale tipo di contratto.
Tale problematica si manifesta molto spesso nella concessione in comodato della casa da parte dei genitori al figlio/a in vista del matrimonio, affinché l’abitazione possa divenire la casa familiare.
Le difficoltà insorgono qualora la coppia si separi e la casa concessa in comodato non venga assegnata dal Giudice, al momento della separazione, al coniuge i cui genitori sono proprietari dell’abitazione.
La pronuncia 13603/2004 delle Sezioni unite, infatti, aveva affermato che il diritto del coniuge assegnatario resta nel suo contenuto modellato dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, considerando anche la rilevanza della concessione del bene perché venisse usata come casa familiare ed escludendo che la fine del vincolo coniugale caduchi automaticamente il vincolo a casa familiare.
Inoltre, in tale pronuncia, la Corte aveva negato la possibilità di recesso ad nutum ex art. 1810 (comodato senza determinazione di durata, c.d. precario) del Codice Civile, vincolando la durata dell’assegnazione alla persistenza della destinazione dell’immobile concesso in comodato a casa familiare.
Nella pronuncia della terza Sezione Civile, invece, la Corte pone la sua attenzione sul momento in cui sorge il vincolo di destinazione a casa coniugale e sul punto distingue tra la situazione in cui il comodato sia stato costituito in un momento in cui il comodante non conosceva il futuro coniuge, da quella in cui tale concessione sia avvenuta quando la famiglia era sostanzialmente già formata.
In quest’ultima ipotesi, infatti, il coniuge e gli eventuali figli entrerebbero a far parte del contratto, mentre nella prima ipotesi no, pur non potendosi negare il diritto all’abitazione.
La terza sezione, ritenendo che questa ricostruzione mal si concili con il fine di tutelare il diritto di proprietà del comodante espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2004, ha quindi rimesso il caso al Presidente per un eventuale nuova assegnazione alle S.U..