Con la sentenza n. 3165/2014 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alle condizioni per la segnalazione di una posizione in “sofferenza” presso la Centrale rischi della Banca d’Italia.
La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, aveva confermato la condanna della Banca al risarcimento del danno per 1’illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia.
In particolare, la Corte d’Appello aveva accertato che la segnalazione era sicuramente avvenuta dopo l’accettazione da parte della Banca del piano di rientro del debito senza richiesta di alcuna garanzia reale o personale e successivamente ai versamento della prima rata da parte del debitore, in un contesto di assoluta regolarità pattizia.
La Banca proponeva, quindi, ricorso per Cassazione sostenendo che in base alle disposizioni in materia della Banca d’Italia fra le “segnalazioni di rischio” vanno ricomprese le “sofferenze” ovvero da un lato l’insolvenza anche non accertata giudizialmente e dall’altro le “situazioni a questa equiparabili”. Secondo la ricorrente l’obbligo di segnalazione prescinde dalla situazione economica finanziaria dell’impresa né presuppone indagini tecniche e qualificate da parte della banca, la quale è tenuta a segnalare situazioni di rischio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso della Banca richiamando un principio già espresso in una precedente sentenza (Cass.7958/2009): “La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire mero ritardo nel pagamento dei debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equipararne, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.”