LA COLPA MEDICA E IL NESSO DI CAUSALITA’: LA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE QUEST’ULTIMO DEVE ESSERE PROVATO
Affinché un reato possa ritenersi esistente è necessario che l’evento sia il risultato della condotta attiva o omissiva dell’agente.
Il principio di causalità è dettato dagli articoli 40 e 41, c.p. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la nota “sentenza Franzese”, sono intervenute a dirimere un contrasto sorto in merito ai criteri per l’accertamento del nesso causale, delineando così i singoli passaggi che devono impegnare l’interprete nella ricostruzione.
Il primo di essi consta di due fasi: l’individuazione di quale, tra le cause che si presumono equivalenti, sia la condicio sine qua non dell’evento e, in secondo luogo, la sussunzione sotto leggi scientifiche.
In un primo momento, quindi, deve essere effettuato un giudizio ex post di eliminazione mentale per verificare se, eliminando mentalmente la condotta (o aggiungendola, nei reati omissivi), l’evento non si sarebbe verificato. In secondo luogo, attraverso un giudizio ex ante di regolarità causale, si deve accertare che dalla condotta in questione derivi un evento del tipo di quello verificatosi, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica, ossia la c.d. “legge di copertura”, la quale può essere sia universale che statistica, anche se le leggi universali sono piuttosto rare. Le leggi statistiche, invece, si basano sulla ripetizione di un fenomeno in un determinato contesto, espressa tramite una percentuale. Per il giudizio di credibilità razionale, o di probabilità logica, non è necessario che la probabilità statistica sia in percentuale elevata, purché l’evento derivi dalla condotta e sia esclusa la presenza di ipotesi alternative di causazione dell’evento. Da ultimo, l’interprete dovrà escludere la sussistenza di fattori interruttivi del nesso di causalità, ossia di cause sopravvenute che hanno provocato autonomamente l’evento.
In tema di colpa medica, la prova del nesso non è sempre semplice e a volte ciò ha portato a veri e propri casi di responsabilità presunta. Lo dimostra il fatto che più di una volta la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul nesso di causalità in ambito medico.
Da ultimo, con la pronuncia n. 49654 del 2014, la Cassazione ha chiarito che può darsi luogo a condanna penale solo nell’ipotesi in cui tra la condotta colposa del medico e la morte del paziente vi sia un rapporto di causa ed effetto per il quale non si possa escludere con elevata probabilità che l’evento dannoso non si sarebbe prodotto.
In altre parole, in caso di decesso avvenuto per errata diagnosi, come nel caso analizzato dalla Corte, pur potendosi astrattamente ammettere un reato colposo omissivo improprio, il giudizio di responsabilità non può prescindere dall’accertamento del nesso causale e il medico non può essere condannato, se la causa scatenante l’evento morte non sia dipesa direttamente, e oltre ogni ragionevole dubbio in merito, dal suo operato negligente.
Il medico non sarà, perciò, punibile, se risulta altamente probabile che la morte del paziente si sarebbe verificata comunque, anche nel caso di corretta diagnosi preventiva.
Secondo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, dunque: «nonostante la morte del paziente, non si può condannare penalmente il medico negligente se anche la giusta diagnosi difficilmente avrebbe salvato il paziente (nel caso di specie si trattava di infarto intestinale, che ha una percentuale di mortalità pari all’83-100% dei casi). L’ assoluzione è d’obbligo tutte le volte in cui resta un ragionevole dubbio sul nesso causale fra la condotta l’evento».