Uno degli ambiti in cui opera lo Studio Legale Palombarini è il diritto del lavoro, materia che da sempre appassiona i suoi professionisti, tanto che, qualche anno fa, è stato creato un sito completamente dedicato alla materia giuslavoristica: Avvocato del Lavoro Bologna.

Uno dei casi recenti che abbiamo affrontato tocca proprio questa branca del diritto: lo presentiamo qui, come uno degli esempi di come lavora uno studio legale.

Un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la relativa impugnazione

Nell’ottobre del 2021, il nostro studio è stato contattato per un procedimento di natura giuslavoristica ai sensi dell’articolo 7 della legge 604 del 1966: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente di un’azienda dell’Aquila. Si è trattato di un caso lontano da Bologna e da Padova – le città in cui operiamo principalmente – e che ha richiesto un intervento immediato (solo una settimana per prepararci), proprio in virtù del procedimento previsto dalla legge in questi casi, che prevede tempi strettissimi.

Ma facciamo un passo indietro per capire quando è possibile ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e cosa prevede l’articolo 7 della legge 604/1966.

Il procedimento previsto dall’articolo 7 della legge del 15 luglio 1966, n.604

Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la legge 604/1966 prevede che il licenziamento del lavoratore o della lavoratrice possa avvenire solo:

• per giusta causa, quando si verifichi una condizione che non rende proseguibile il rapporto,
• oppure può avvenire solo per giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

In particolare, è possibile ricorrere al giustificato motivo oggettivo per ragioni legate all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda (diverso è il caso del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che invece dipende da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o della lavoratrice).

In questi casi – secondo l’articolo 3 della legge 604 –, l’imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Se il datore di lavoro non comunica il licenziamento per iscritto indicando i motivi del recesso, il licenziamento è considerato inefficace e quindi, nel concreto, il rapporto di lavoro si considera ancora in essere.

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I tempi per l’impugnazione del licenziamento e per il tentativo di conciliazione

La legge 604/1966 dà la possibilità al lavoratore – o alla lavoratrice – di impugnare il licenziamento, cioè di opporvisi. Ma i tempi sono ben definiti: il prestatore di lavoro può procedere con l’impugnazione solo entro 60 giorni da quando ne riceve comunicazione.

Veniamo ora alla procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604.

La norma prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione.
Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

Se fallisce il tentativo di conciliazione il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di assegno di disoccupazione (Naspi) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di collocamento.

Fin qui abbiamo delineato il quadro di legge, torniamo ora al caso seguito allo Studio Palombarini.

Il procedimento di conciliazione seguito dallo Studio Legale Palombarini

Il caso affrontato dal nostro studio ricadeva nei termini dell’articolo 7. L’azienda, infatti, dichiarava di dover ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della difficoltosa situazione economica in cui verteva da oltre cinque anni, con flessioni importanti dei fatturati ed evidenti perdite di bilancio. Ragion per cui, da allora, l’azienda era ricorsa stabilmente alla cassa integrazione ordinaria. In seguito all’emergenza Covid la situazione era ulteriormente peggiorata.

Questi elementi, uniti all’indebitamento bancario, avevano portato l’azienda a ridimensionare l’organico e quindi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di alcuni dipendenti. Per le stesse motivazioni, l’azienda precisava di non riuscire a ricollocare i lavoratori in altre mansioni.

Uno dei lavoratori ha chiesto di essere assistito dallo Studio legale nella procedura di conciliazione descritta più sopra
Come abbiamo visto, la legge in questi casi prevede tempi serrati e il nostro studio è stato coinvolto poco prima della convocazione avanti la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato del lavoro, circostanza che ha implicato un intervento tempestivo, per occuparci di tutte le questioni legate alla definizione del rapporto di lavoro: dalla procedura del licenziamento, fino all’analisi delle condizioni economiche da concordare fra le parti.

L’obiettivo era trovare un accordo di conciliazione da portare davanti alla DTL dell’Aquila, che tenesse conto delle istanze di tutte le parti interessate e che fosse conveniente per il nostro cliente.

Si è trattato di un lavoro complesso, che ha previsto un continuo bilanciamento fra le parti, in tempi molto rapidi, e un dialogo costante con il cliente per raggiungere obiettivi realmente perseguibili e per lui economicamente convenienti.

Infatti, uno degli aspetti più delicati del lavoro in uno studio legale è trovare un equilibrio fra quello che il cliente vorrebbe ottenere e quello che effettivamente può ed è conveniente ottenere.

Nel caso che abbiamo affrontato, si è giunti a un accordo approvato da tutte le parti coinvolte, grazie anche alla collaborazione fra il nostro studio legale e lo studio di consulenza del lavoro del Dottor Gionata Grifa, con cui lavoriamo da anni.


Per una consulenza

I miei collaboratori e io siamo a disposizione per una consulenza legale. Lo Studio Palombarini è a Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.

Il primo appuntamento in Studio è gratuito.

Precisiamo inoltre che non è possibile dare una consulenza completa e specifica per telefono, vi invitiamo quindi a contattarci per fissare un primo incontro di persona o in videochiamata (gratuito) con l’obiettivo di valutare la situazione e per poter eventualmente formulare un preventivo di spesa, qualora siate interessati ad affidarvi a noi.