compensi professionali avvocati

In data 03.05.2013 il CNF – Consiglio Nazionale Forense – ha approvato in via definitiva la proposta di regolamento dei nuovi parametri per la determinazione del compenso professionale dell’avvocato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, l.247/2012, tali parametri “si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni ufficiose previste dalla legge.

Tale proposta di regolamento, approvata dal CNF, dovrà poi essere recepita da un apposito regolamento ministeriale emanato dal Ministero della Giustizia per divenire vincolante.

Allo stato attuale, da una prima lettura, si possono notare alcune novità importanti rispetto ai parametri di cui al D.M. 140/2012.
Innanzitutto, è importante sottolineare l’aumento dei singoli compensi previsti nelle tabelle rispetto ai parametri di cui al d.m. 140/2012.

Come i precedenti parametri, la proposta di regolamento è divisa in due parti: una parte normativa e una parte in cui sono indicate le tabelle con i compensi.

La liquidazione del compenso professionale nei giudizi civili, amministrativi e tributari, è diviso in 5 fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, prestazioni post-decisione) come i precedenti parametri, salvo il mutamento del nome dell’ultima fase da esecutiva a prestazioni post-decisione.

L’art. 8, comma 2, introduce espressamente la previsione di un compenso per l’avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere funzioni di procuratore/domiciliatario: ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, in questo caso spetterà un compenso non inferiore al 20% dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

Inoltre, l’art. 9 prevede che ai praticanti abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all’avvocato.
L’art. 11, riguardante le trasferte, a differenza di quanto previsto dai precedenti parametri che inglobavano nel compenso ogni attività accessoria (art. 11, comma 8, d.m. 140/2012), statuisce che “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione“.

Altra novità importante viene introdotta dall’art. 12 che reintroduce il rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi dovuti per la prestazione.

Anche per l’attività giudiziale penale il compenso è diviso in 5 fasi (studio, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale, decisionale, compensi accessori) come i precedenti parametri, salvo per il mutamento del nome dell’ultima fase da esecutiva a compensi accessori.

Come visto anche per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, anche per l’attività penale l’art. 7 prevede che “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l’avvocato incaricato della difesa avrà diritto all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale e, in caso di costituzione di parte civile, acquisirà lo stesso diritto anche nei confronti della parte soccombente“.

Gli artt. 8 e 10 introducono le stesse novità viste in materia civile, amministrativa e tributaria, circa il rimborso delle spese forfettarie (15%) e il compenso dovuto ai praticanti abilitati.

Infine la nuova proposta di regolamento prevede una sezione specifica per la materia stragiudiziale, colmando il vuoto normativo lasciato dai precedenti parametri.

In generale la disciplina riprende le stesse modalità di liquidazione dei compensi prevista per l’attività giudiziale, tuttavia si segnala l’art. 4, secondo cui l’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, dovrà essere liquidata in base ai parametri di cui alle tabelle stragiudiziali.