Cosa accade al patrimonio di due persone quando decidono di sposarsi o di unirsi civilmente? In questo articolo, esamineremo cosa si intende con “comunione dei beni”, quali beni rientrano in questo regime patrimoniale e quali invece ne sono esclusi, i suoi vantaggi e svantaggi e i diritti del coniuge/partner in questo contesto.
Nell’ordinamento italiano, la comunione dei beni è un concetto fondamentale che riguarda sia le coppie unite in matrimonio che le unioni civili. Ricordiamo infatti che, a partire dal 2016, con la “Legge Cirinnà”, le coppie possono scegliere di unirsi in matrimonio (coppie eterosessuali), stipulare un contratto di convivenza (valido sia per le coppie etero che omosessuali) o di unirsi civilmente (nel caso delle coppie omosessuali).
Cos’è la “comunione dei beni”?
La comunione dei beni è un regime patrimoniale legale previsto dall’ordinamento italiano, che si instaura in maniera automatica nel momento in cui due persone si sposano o stipulano un’unione civile.
In mancanza di diversa convenzione – quindi, a meno che non si dichiari di scegliere il regime della separazione dei beni -, la legge prevede che i futuri coniugi mettano in comune i loro beni mobili e immobili acquisiti durante il matrimonio, sia individualmente che non. In altre parole, significa che le proprietà e i debiti contratti da ciascun coniuge durante tutta la durata del matrimonio, entrano a far parte di un unico patrimonio in cui i due membri della coppia sono proprietari al 50%, indipendentemente dal reale apporto di ognuno.
Quali sono i beni che rientrano nella comunione?
È l’articolo 177 del codice civile a stabilire quali beni rientrano nella comunione. Questi sono:
- Tutti i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, tranne quelli personali (per esempio, vi rientrano mobili e arredi della casa comune, ma non gli abiti di ciascuno o ciascuna).
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
- Gli utili e gli incrementi delle aziende di titolarità di un coniuge costituite prima del matrimonio.
Esiste poi un’altra forma di comunione dei beni, detta de residuo. Riguarda alcuni tipi di beni che rientrano nell’oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa:
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
- le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio.
Quali sono i beni che non rientrano in questo regime patrimoniale?
Dal regime della comunione dei beni, sono esclusi alcuni beni che restano di proprietà esclusiva del singolo coniuge:
- I beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio (per esempio, l’auto di proprietà).
- I beni acquistati dopo il matrimonio dal singolo coniuge ma soltanto per effetto di donazione o successione (per esempio, un immobile ereditato da un parente defunto).
- I beni di uso personale di ciascun coniuge e i loro accessori (abiti, scarpe, telefono…).
- I beni necessari all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli relativi all’azienda di proprietà di entrambi i coniugi (computer, strumentazioni e altri).
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno.
- La pensione ottenuta in caso di perdita della capacità lavorativa.
- I beni ottenuti con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio, purché sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (per esempio è personale il bene che si è ricevuto in cambio di un regalo ricevuto in gioventù prima del matrimonio o dell’unione civile).
I diritti del coniuge in comunione dei beni
Ognuno dei due coniugi è libero di amministrare come ritiene opportuno i beni che non rientrano nella comunione: può venderli, donarli, perfino distruggerli senza il consenso dell’altro.
La gestione e amministrazione dei beni in comunione, invece, è una responsabilità condivisa tra i coniugi, e viene esercitata in modi diversi a seconda della natura e dell’importanza dell’atto da compiere. Nello specifico:
- gli atti di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti in maniera autonoma da ciascun coniuge (pensiamo, per esempio, alla riparazione di un mobile);
- gli atti di straordinaria amministrazione richiedono invece la collaborazione di entrambi i coniugi e devono essere decisi congiuntamente (per esempio, la ristrutturazione di un appartamento).
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Comunione dei beni: vantaggi e svantaggi
Sono molte le coppie che, quando decidono di sposarsi, si chiedono se sia meglio optare per la separazione o per la comunione dei beni. Non esiste una soluzione idonea a priori, ma è necessario valutare diversi aspetti relativi al patrimonio personale dei singoli coniugi. Ecco quali sono I vantaggi di questo regime patrimoniale:
- si instaura in maniera automatica, senza bisogno di formalità;
- è considerato il regime della “famiglia”, perché i beni di ciascun coniuge diventeranno di entrambi;
- garantisce una maggiore sicurezza finanziaria, infatti, in caso di divorzio o separazione, i coniugi hanno diritto a una quota equa dei beni acquisiti durante il matrimonio;
- semplifica la gestione dei beni coniugali, poiché tutto è considerato di proprietà comune.
Tuttavia, vi sono anche diversi svantaggi da tenere in considerazione:
- in caso di divorzio o separazione, i coniugi dovranno tenere conto che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio andranno divisi equamente;
- vi è una responsabilità finanziaria condivisa in egual misura tra i due coniugi: il regime della comunione dei beni, infatti, non tutela dai debiti contratti da solo uno dei coniugi; dunque, nel caso ve ne siano, entrambi i coniugi sono chiamati a renderne conto;
- la comunione legale prevede che entrambi i coniugi siano coinvolti nella gestione legale ed amministrativa dei beni comuni.
Quando si verifica lo scioglimento della comunione dei beni?
È una domanda molto frequente ed è l’articolo 191 del codice civile a rispondere. L’articolo, infatti, individua sette eventi specifici che possono portare alla cessazione e quindi allo scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni:
- la convenzione di separazione dei beni,
- la separazione coniugale,
- l’annullamento del matrimonio,
- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (non preceduto dalla separazione),
- il fallimento di uno dei coniugi,
- la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi,
- la separazione giudiziale dei beni.
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