obblighi contributivi

In data 20.09.2013, presso i locali della Fondazione Forense di Bologna, si è svolto un’interessante convegno in tema di obblighi contributivi.

Il convegno ha affrontato tre tematiche principali: il procedimento ispettivo, contenzioso in materia di obblighi contributivi, il procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione della Direzione

Territoriale del Lavoro.
Nella prima parte è stato analizzato il procedimento amministrativo di ispezione riformato dal d.lgs. 124/2004 e succ. mod.

Principio ispiratore della riforma è stata una nuova filosofia degli accertamenti ispettivi, dovuta ad una necessità di coordinamento, organizzazione, razionalizzazione dell’attività ispettiva.

Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro a norma dell’art. 6, d.lgs. 124/2004, il quale opera in qualità di pubblico ufficiale di Polizia giudiziaria.

Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.

A tale personale, tuttavia, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

I compiti e i poteri degli organi di vigilanza della Direzione Territoriale del Lavoro e Direzione Provinciale del Lavoro sono regolati dall’art. 7, Dpr 520/1955, mentre per quanto riguarda gli organi di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL i poteri sono regolati dall’art. 3, d.l. 463/1983 conv. in l. 638/1983.

Gli organi di vigilanza hanno facoltà di visitare in ogni parte a qualunque ora del giorno e della notte i luoghi di lavoro. Non possono entrare in luoghi attigui non connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
Al termine dell’ispezione viene redatto il verbale di primo accesso, non impugnabile, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 124/2004, che viene consegnato al datore di lavoro.

Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate a norma dell’art. 11, d.lgs. 124/2004.

Tale tentativo di conciliazione può essere preventivo, qualora avvenga a seguito di una richiesta di intervento, o contestuale, qualora l’ispezione sia già cominciata.

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, il datore di lavoro può accedere all’istituto della diffida. (art. 13, d.lgs. 124/2004; art. 9-10, Dpr 520/1955

La diffida consiste nell’intimazione fatta dal personale ispettivo al datore di lavoro di regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, il cui contenuto è regolato dall’art. 13, comma 4, d.lgs. 124/2004.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine dalla notifica del verbale di accertamento.

Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa, estinguendo l’illecito amministrativo ma non l’obbligo contributivo.
L’ottemperanza alla diffida non implica accettazione della contestazione contributiva.
Nella seconda parte dell’incontro si è tratto il tema del contenzioso in materia di obblighi contributivi.

La normativa in materia è regolata dalla l 689/1981 e dal d.lgs. 124/2004.
L’art. 14, l.689/1981 stabilisce i termini per la notifica del verbale di accertamento, 90 gg. per i soggetti residenti in Italia o 360 gg. per i soggetti residenti all’estero decorrenti dall’ispezione.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, l.689/1981, ha la facoltà di presentare, entro 30 gg. della notifica, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal personale ispettivo.

All’esito il personale ispettivo può decidere di archiviare l’accertamento oppure emette un’ordinanza ingiunzione, il cui pagamento è da effettuarsi nel termine di 30 gg. dalla relativa notifica.

Avverso l’ordinanza ingiunzione sono esperibili dei ricorsi amministrativi: uno che si tiene innanzi al Direttore regionale del lavoro, l’altro innanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Il ricorso davanti al direttore della direzione regionale del lavoro è esperibile nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede innanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

Il Comitato regionale per i rapporti di lavoro è composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL

Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione.

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione .
Il ricorso interrompe (sentenza Corte Cost. 119/2013) i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.

Inoltre, è possibile fare opposizione alla cartella di pagamento degli obblighi contributivi, tramite gli istituti dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi di cui al codice di procedura civile.

Nell’ultima parte dell’incontro si è invece trattato il tema dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione in via giurisdizionale.

Il procedimento è disciplinato dall’art. 6, d.lgs. 150/2011, si applica il rito del lavoro e si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata ammessa la violazione.
Competente è il Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 4, e il ricorso si propone entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.