È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/2014 il d.l. 34/2014 che introduce, tra l’altro, importanti novità in materia di contratto a termine.
In particolare, ilD.L. n. 34 del 2014modifica l’art. 1, d.lgs. 368/2001, eliminando il requisito della causalità di cui al comma 1 e abrogando il comma 1-bis, introdotto dalla Riforma Fornero quale eccezione al principio della causalità del contratto a termine per i primi 12 mesi, per cui adessoil datore non è più subordinato a ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo per assumerecon tale contratto.
A far data dal 21.03.2014, data di entrata in vigore del decreto, è infatti consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo20deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Fatti salvi i limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a termine individuati dalla contrattazione collettiva nazionale, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo.
Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
L’apposizione del termine è, comunque, priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Inoltre viene modificato l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, che disciplina la proroga del contratto a termine.
Già il d.lgs. 368/2001 prevedeva che il termine del contratto a tempo determinato poteva essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a tre anni. Il d.l. 34/2014 stabilisce che in questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Infine, il d.l. 34/2014 modifica l’articolo20, comma 4, deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, eliminando anche in questo caso il requisito della causalità, tramite l’abrogazione dei primi due periodi dell’art. 20, comma 4.