Il contratto di collaborazione a progetto fa parte del sempre più ampio gruppo di forme contrattuali diverse dal tradizionale contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Co.co.pro, contratti a termine, job sharing, job on call, sono nomi sempre all’onore delle cronache oltre che materia di continuo studio dell’avvocato del lavoro.

Sul piano delle discussioni politiche sia come si è compreso nel campo del cosiddetto “precariato”.

Il contratto di collaborazione a progetto è una delle forme contrattuali cui più spesso si fa ricorso in alternativa al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per comprenderlo più da vicino citiamo la scheda proposta dal sito specializzato www.wikilabour.it .

“E’ una forma di contratto di lavoro che può essere sottoscritto fra le parti in tutti i casi in cui sia reale e manifesta la volontà:

  • da parte del datore di lavoro di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione coordinata e continuativa
  • da parte del lavoratore di prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato.

E’ importante, quindi, che il contratto sia effettivamente riconducibile all’area del lavoro cd. parasubordinato e non nasconda un normale contratto di lavoro dipendente (subordinato), dal quale si distingue in maniera sostanziale in relazione ad alcuni indicatori.
Nel caso in cui il lavoro a progetto nasconda un rapporto di dipendenza, è possibile porre in atto una azione di tutela in sede giudiziaria.

La legge prevede che il contratto a progetto debba contenere alcuni elementi formali e debba essere redatto in forma scritta, senza la quale vi è la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato. Inoltre l’eventuale previsione di un periodo di prova è da considerarsi illegittima.

Il contratto deve altresì riportare il riferimento all’oggetto del progetto e alle sue fasi di realizzazione e, secondo quanto previsto dalla legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, deve indicare il risultato finale che si intende conseguire.
Tale obbligo formale è ricollegato a determinate conseguenze che sono illustrate nella scheda di approfondimento.

E’ importante considerare che, in relazione all’obbligo di riconduzione del contratto al progetto o a fasi di esso, è esclusa la possibilità che al lavoratore venga imposto di svolgere mansioni estranee a quelle previste dal progetto.

Inoltre il corrispettivo economico deve essere definito in maniera congrua, facendo riferimento a specifici indicatori che, come si dirà in seguito, sono stati recentemente modificati dal legislatore attraverso la legge 92/2012.

La legge prevedeva che il contratto si risolvesse automaticamente alla scadenza indicata; il contratto poteva quindi essere interrotto prima della scadenza solo in presenza di motivazioni particolarmente gravi, al di fuori delle quali potrebbe essere previsto un risarcimento a carico della parte che determina l’interruzione.
Con l’entrata in vigore della Riforma del 2012, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto prima della scadenza solo in presenza di una giusta causa. Inoltre, la legge introduce due ipotesi specifiche di recesso, rispettivamente a favore del committente (inidoneità professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto) e del collaboratore (che può recedere, salvo preavviso, quando tale facoltà sia prevista dal contratto individuale).

Per i lavoratori a progetto sono previste forme di tutela in caso di malattia o maternità.

Il lavoratore a progetto, come qualsiasi altro lavoratore, é sottoposto all’obbligo di riservatezza e fedeltà.

Trattandosi di una prestazione di lavoro parasubordinato, come tale riconducibile all’area del lavoro autonomo, la legge stabilisce limitazioni al potere direttivo e di coordinamento del datore di lavoro.

La normativa sul contratto a progetto indica specificamente come questa non si applichi ad alcune categorie di collaboratori.

Da ultimo, per facilitare la comprensione di questa tipologia contrattuale, può essere utile considerare alcune differenze tra la collaborazione a progetto e il lavoro occasionale.
Allo stesso modo il lavoro a progetto si distingue anche dal lavoro occasionale di tipo accessorio.”