Nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013, n. 125. Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Il decreto si occupa, tra l’altro, dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte della Pubblica Amministrazione modificando l’art. 36, d.lgs. 165/2001.
L’art. 4, comma 1, lett. a) d.l. 101/2013 conv. in l. 125/2013, infatti, sostituisce le parole “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali” di cui al previgente art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001, con le seguenti: “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.
Inoltre si prevede che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita
la possibilità, prevista dall’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 350/2003, per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni nelle assunzioni di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’art. 4, comma 1, lett. b), sostituisce i commi 5-ter e 5-quater dell’art. 36, d.lgs. 165/2001, prevedendo che le disposizioni previste dal d.lgs. 368/2001, in materia di contratto a termine, si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare la previsione di assumere con contratti a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario della P.A., la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. (comma 5-ter)
Inoltre si prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione dell’ art. 36, d.lgs. 165/2001, sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21, d.lgs. 165/2001 che disciplina la responsabilità dirigenziale . Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.
Infine, l’art. 4, comma 2, d.l. 101/2013, modifica l’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 prevendo che anche per i conferimenti di incarichi individuali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, d.lgs. 165/2001 e che, in caso di violazione, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dall’ articolo 36, comma 5-quater.