fabbrica operai

Registriamo l’importante sentenza della Corte costituzionale che negli scorsi giorni ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui limita la possibilità di eleggere propri rappresentanti aziendali alle sole associazioni sindacali “che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”

La decisione e stata adottata nell’ambito del ricorso della Fiom, esclusa dalla Rsa (rappresentanza sindacale aziendale), contro la Fiat.

Precisamente, prima della pronuncia della Corte, la norma era la seguente:

Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) (36) (37)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva (35) .

Nell’ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento .

La Corte, come da nota emessa dalla stessa all’esito della camera di consiglio, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.19, 1 c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto ‘Statuto dei lavoratori’) nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata e rimessa alla Corte costituzionali dai giudici dei tribunali di Torino, Modena, Vercelli, a seguito dei ricorsi presentati dai metalmeccanici della Cgil esclusi dalle Rsa dei vari siti Fiat sul territorio.

L’effetto immediato della pronuncia della Consulta dovrebbe essere l’ingresso dei delegati Fiom nelle Rappresentanze sindacali aziendali di tutti gli stabilimenti del gruppo.

Il ricorso alla Consulta rientra nello scenario di scontro iniziato con l’uscita di Fiat da Confindustria e dalla nascita del contratto del gruppo Fiat, diverso dal contratto collettivo nazionale di lavoro, che la Fiom/Cgil non firmò.

Fiat a quel punto negò la rappresentanza sindacale alla Fiom applicando alla lettera la (abrogata) disposizione dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. La Fiom, attraverso le ordinanze di rimessione dei Tribunali sopra indicati, fece appello alla Corte Costituzionale, sostenendo che lo stesso articolo 19 confliggeva con alcuni principi cardine della Costituzione (articoli 2, 3 e 39, ossia sulla lesione del principio solidaristico, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di libertà sindacale), in particolare il “divieto” di discriminazione sulla base dell’appartenenza a un partito o a un sindacato.

La Corte Costituzionale ha evidentemente ritenuto fondato il rilievo del sindacato, e da ora in avanti il discrimine per poter eleggere propri delegati sindacali non sarà più l’aver sottoscritto contratti collettivi applicati in azienda, ma aver “partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”, concetto che sarà sicuramente oggetto di attente analisi ed interpretazioni nell’immediato futuro.