L’espropriazione forzata è il procedimento attraverso cui il creditore di un certa somma di denaro può recuperare dal debitore, contro la sua volontà, denaro o altri beni che, una volta venduti (liquidati), gli consentiranno di recuperare il suo credito.
L’espropriazione forzata o “esecuzione in forma generica” è uno dei due tipi di esecuzione forzata previsti dalla legge, insieme all’esecuzione diretta o in forma specifica. In entrambi i casi
il creditore può recuperare coattivamente il suo credito quando il debitore non adempie spontaneamente ai suoi obblighi.
Differenza tra espropriazione forzata ed esecuzione in forma specifica
L’espropriazione forzata si verifica quando il creditore deve ottenere una somma di denaro dal debitore. Attraverso questo procedimento il creditore ottiene quanto dovuto dalla vendita dei beni patrimoniali mobili e immobili del debitore, contro la sua volontà. Può trattarsi di case, terreni, veicoli, gioielli, titoli di credito…
Con l‘esecuzione forzata in forma specifica, invece, il creditore ottiene soddisfazione perché il debitore gli consegna il bene o compie l’azione che il creditore attendeva.
I fondamenti normativi
L’espropriazione forzata è regolamentata dagli articoli 483 e seguenti del codice di procedura civile, ma trova il suo fondamento giuridico negli articoli 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale e 2910 c.c. che riguarda l’oggetto dell’espropriazione:
“Art. 2740
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Art. 2910.
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
Le forme dell’espropriazione forzata
L’espropriazione forzata può assumere diverse forme a seconda che il creditore si rivalga su:
- beni mobili (espropriazione mobiliare)
- beni immobili (espropriazione immobiliare)
- crediti
Oltre a queste possono verificarsi altre due forme di espropriazione:
- espropriazione di beni indivisi (beni su cui il debitore ha una comproprietà)
- espropriazione contro il terzo proprietario (si verifica quando è un terzo soggetto che risponde con i propri beni dei debiti altrui)
Sta al creditore scegliere se rivalersi sui beni immobili o mobili del debitore.
Come avviene l’espropriazione forzata
L’espropriazione forzata segue tre fasi (pignoramento, vendita e assegnazione, distribuzione del ricavato), ma prima di procedere con l’espropriazione vera e propria, è necessario che il creditore notifichi al debitore due atti: il titolo esecutivo ed il precetto.
Titolo esecutivo
E’ il documento che accerta il diritto del creditore a richiedere l’espropriazione e la vendita dei beni del debitore per ricavarne una somma di denaro necessaria a coprire il debito. Dev’essere notificato personalmente al debitore.
Il titolo esecutivo può essere:
- una sentenza
- una scrittura privata autenticata
- una cambiale o altri titoli di credito di pari efficacia
- i provvedimenti e gli atti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva
- gli atti ricevuti da notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli
Il precetto
E’ l’atto che anticipa l’inizio del processo esecutivo nei confronti del debitore.
Infatti è con questo che il creditore intima al debitore che intende procedere con la riscossione del suo credito entro il termine di 10 giorni, come comunicato nel titolo esecutivo.
Sempre col precetto il creditore avverte il debitore che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo, procederà all’esecuzione forzata dei suoi beni.
Il precetto può essere redatto da un avvocato o dal creditore stesso che dovrà poi firmarlo personalmente. E’ comunque consigliabile che sia un legale con esperienza in diritto civile ed espropriazioni a redigerlo, per evitare eventuali vizi di forma.
Le tre fasi dell’espropriazione forzata
Una volta notificati titolo esecutivo e precetto prende il via la procedura di espropriazione, che segue tre fasi principali:
1) Pignoramento
2) Vendita e assegnazione del bene pignorato
3) Distribuzione della somma ricavata dalla vendita
Il procedimento di espropriazione forzata e soprattutto le prime due fasi (pignoramento e vendita) sono diversi a seconda che si tratti di un’espropriazione mobiliare o immobiliare: ne parliamo in modo più approfondito in questo articolo.
Quando rivolgersi ad un avvocato?
Fin da subito. Il creditore che intende riscuotere il suo credito promuovendo un‘espropriazione forzata e il debitore che intende invece difendersi dall’espropriazione hanno bisogno di una guida in ogni fase della procedura. Il nostro Studio è a vostra disposizione per una consulenza.
L’Avvocato Stefano Mantegazza, grande appassionato di diritto civile e immobiliare, ha seguito numerosi casi di espropriazione immobiliare ed è a disposizione di chi desidera ricevere maggiori informazioni su questo procedimento.
Lo Studio legale Palombarini e Mantegazza è a Bologna in Via d’Azeglio 58, Sasso Marconi in Via Porrettana 341 e Padova, in Via S. Camillo De Lellis, 37.
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