Dal 15 novembre 2021 è stata introdotta la possibilità, per le aziende in crisi, di ricorrere all’istituto della composizione negoziata della crisi, la principale novità prevista dal recente decreto legge 118/2021 (il cosiddetto decreto crisi d’impresa).
Tra le altre misure introdotte dallo stesso decreto ricordiamo:
- il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa;
- il rinvio al 31 dicembre del 2023 dell’applicazione delle misure di allerta e di composizione assistita della crisi;
- la proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo, sia nelle srl che nelle cooperative;
- l’introduzione di modifiche e di integrazioni alla legge fallimentare.
Vediamo cosa prevede la composizione negoziata della crisi e quali sono le principali novità per le aziende che intendono procedere al risanamento, ma prima cerchiamo di tratteggiare il quadro generale in cui si inserisce.
Il quadro generale che ha portato all’emanazione del Decreto legge 118/2021
Facciamo un passo indietro rispetto al decreto legge 118/2021. Torniamo al decreto legislativo 14/2019 che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo “codice della crisi d’impresa”, un sistema di monitoraggio per l’esatta ed immediata rilevazione dei segnali di crisi e di conseguente impulso per l’assunzione di rapide decisioni sul metodo per superare le difficoltà dell’impresa.
Il Codice, la cui entrata in vigore era prevista per il primo settembre 2021, è stato oggetto di numerosi interventi del legislatore tendenti a procrastinare l’operatività. La pandemia e le forti preoccupazioni di natura economica derivanti dal suo fortissimo impatto sul tessuto economico, hanno infine portato alla emanazione del decreto legge 118/2021.
L’obbiettivo dichiarato del decreto legge 118/2021 è quello “di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti”.
Un rafforzamento della responsabilità dell’imprenditore
Il punto significativo del decreto legge 118/2021 consiste nell’introduzione della possibilità per l’imprenditore, in stato di crisi, di intraprendere una negoziazione che conduca ad una composizione della sua condizione economica, chiedendo la nomina di un esperto da parte della Camera di commercio al fine di avere assistenza e giungere ad una “composizione negoziata”.
Questo nuovo strumento determina un rafforzamento della responsabilità dell’imprenditore e che deriva dalla nuova formulazione dell’articolo 2086 comma 2 del codice civile: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Questo perché l’articolo 2 comma 1 del decreto legge 118/2021 richiede da parte degli amministratori una continua valutazione prospettica dello stato di salute dell’impresa allo scopo di avviare gli interventi necessari in una fase di pre-crisi, al fine di garantire la continuità dell’impresa anche nell’interesse dei creditori ed evitare lo stato di insolvenza.
Durante le trattative le parti si devono comportare secondo buona fede e correttezza, hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e devono rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da lui assunte o programmate o sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (articolo 4 comma 4 e 7).
Composizione negoziata della crisi: di cosa si tratta, chi può ricorrervi e cosa prevede
Per composizione negoziata della crisi si intende quindi l’istituto introdotto dal decreto legge n. 118/2021 che dà la possibilità all’imprenditore, che versa in una situazione di crisi d’impresa, di chiedere la nomina di un esperto indipendente, qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento o la ristrutturazione dell’impresa.
L’esperto indipendente assiste l’imprenditore nella gestione dei rapporti con i creditori, allo scopo di arrivare al superamento della crisi, ricorrendo eventualmente anche al trasferimento dell’azienda o di sue divisioni. Obiettivo: facilitare l’accesso alle procedure alternative al fallimento dell’impresa.
Quali imprese possono accedere alla composizione negoziata della crisi
Innanzitutto, è bene chiarire che si tratta di una decisione su base volontaria – l’imprenditore può avvalersene, non è dunque obbligato – e che riguarda alcune categorie.
Possono accedere alla procedura tutti gli imprenditori sia commerciali che agricoli senza preclusioni dimensionali che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniali o economico finanziarie che rendano probabile la crisi o l’insolvenza (articolo 2 comma 1).
Quindi possono accedervi anche gli imprenditori definiti non fallibili che si collochino sotto le soglie individuate dall’articolo 1 della legge fallimentare, ovvero che possiedano congiuntamente i tre requisiti costituiti dall’aver avuto, nei tre esercizi precedenti:
- un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000
- ricavi lordi non superiori a € 200.000
- debiti, anche non scaduti, non superiori a € 50.000.
Questi imprenditori possono accedere all’istituto (articolo 17) con alcune differenze nelle conclusioni delle trattative in quanto l’articolo 11 non trova loro applicazione. La condizione per poter avviare questo tipo di negoziazione è che il risanamento dell’impresa sia ragionevolmente perseguibile.
Come aderire e come avviene la procedura
L’imprenditore, regolarmente iscritto nel Registro delle imprese, può rivolgersi alla Camera di commercio del capoluogo della regione in cui la sua azienda ha sede legale per chiedere che venga nominato un esperto indipendente.
La gestione della composizione negoziata avviene attraverso una piattaforma telematica istituita dalle Camere di commercio – attraverso Unioncamere e sotto la vigilanza di due ministeri, il Ministero di Giustizia e dello Sviluppo Economico – per poter stabilire l’effettivo stato di salute dell’impresa e nominare l’esperto che assisterà l’imprenditore.
Sulla piattaforma sono disponibili, infatti, diversi strumenti per l’imprenditore che desidera avvalersi della procedura di composizione negoziata:
- un test che consente di verificare se l’operazione di risanamento è effettivamente possibile
- una lista di controllo su come redigere il piano di risanamento
- un protocollo per condurre la composizione negoziata
La procedura, quindi, avviene solo tramite la piattaforma e senza coinvolgere il tribunale, a meno che non sia l’imprenditore stesso a chiederlo.
Ai sensi dell’art.11 le trattative possono concludersi con una soluzione idonea mediante:
- a) la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, con effetti premiali se, secondo la relazione dell’esperto, è idonea ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) la conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182-octies della legge fallimentare;
- c) la conclusione di un accordo sottoscritto da un imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di un piano attestato ex art. 77, comma 3, lettera d, legge fallimentare ma senza la necessità dell’attestazione ivi prevista.
Se non è possibile raggiungere una delle tre soluzioni indicate, l’imprenditore potrà ricorrere a strumenti “tradizionali” e all’accordo di ristrutturazione del debito (art. 57 D.L.vo 14/2019), ad un piano attestato di risarcimento ma anche accedere al concordato preventivo semplificato, introdotto per la liquidazione del patrimonio dall’art.18 del decreto legge stesso, che va attivato entro 60 giorni dall’esito negativo delle trattative.
La figura dell’esperto: quali requisiti deve avere e come avviene la nomina
L’esperto che assisterà l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi deve essere scelto consultando l’elenco presente presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Requisiti professionali, di esperienza e requisito dell’indipendenza
Tra gli esperti possono rientrare:
- Gli iscritti, da almeno cinque anni, all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
- Gli iscritti, da almeno cinque anni, all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
- Gli iscritti, da almeno cinque anni, all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
- Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L’iscrizione all’elenco degli esperti è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Il legislatore ha voluto sottolineare il requisito dell’indipendenza dell’esperto prevedendo che:
- Chi ha svolto l’incarico di esperto possa intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore a cui presta assistenza solo decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.
- L’esperto deve operare con professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza, e che sia terzo rispetto a tutte le parti. Può avvalersi di soggetti con specifiche competenze legate anche al settore in cui opera l’imprenditore e di un revisore legale, ma devono essere soggetti non legati da rapporti di natura personale o professionale né all’impresa, né ad altre parti coinvolte nella procedura di risanamento.
L’incarico si considera concluso quando, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi d’impresa.
Nomina dell’esperto
L’esperto deve essere nominato da una commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, entro cinque giorni lavorativi, deve scegliere tra gli iscritti all’elenco l’esperto che assisterà l’imprenditore, scegliendo secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza, e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente.
La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale e nella scelta, la commissione deve tenere conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae dell’esperto.
Studio Legale Palombarini: consulenza alle aziende interessate alla composizione negoziata della crisi
Docente per il corso ACEF “L’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta con il D.L. 118/2021”, è a disposizione delle aziende interessate ad approfondire la procedura di composizione negoziata.
Lo Studio Palombarini è Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.
Il primo appuntamento in Studio è gratuito.
Precisiamo che non è possibile dare una consulenza completa e specifica per telefono, vi invitiamo quindi a contattarci per fissare un primo incontro di persona (gratuito) con l’obiettivo di valutare la situazione e per poter eventualmente formulare un preventivo di spesa, qualora siate interessati ad affidarvi a noi.