danno differenziale

In data 21.06.2013, si è tenuto presso il Centro Congressi SGR di Rimini un importante convegno organizzato dall’AGER, Associazione giuslavoristi dell’Emilia-Romagna, in tema di infortuni sul lavoro e danno differenziale.

Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.

Originariamente il danno differenziale era disciplinato dal T.U. 1124/1965 riguardante le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale disciplina legislativa concepiva il lavoratore come homo faber, pertanto le menomazioni derivanti da infortuni sul lavoro venivano indennizzate in relazione alla perdita della capacità generica del lavoro.

Attualmente, il T.U. del 1965 è stato integrato dal d.lgs. 38/2000, il quale, tra l’altro, assume una diversa concezione della menomazione da infortunio del lavoro.

Infatti, la lesione è intesa come danno biologico, cioè menomazione dell’integrità psico-fisica intesa nella sua più larga accezione, comprensiva di tutti i valori della persona che ne garantiscono il benessere psico-fisico e sociale.

La novità rispetto al T.U. del 1965 riguarda il fatto che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il danno biologico viene valutato sulla base delle tabelle stabilite dal d.m. 12.07.2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L’assicurazione Inail comprende anche gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. È il cosiddetto infortunio in itinere, dove il danno differenziale consiste nella differenza tra il sistema indennitario pubblico erogato dall’Inail e il risarcimento RC auto.
Per lesioni inferiori al 6 % di danno biologico, l’Inail non corrisponde un indennizzo, ma si limita a registrare il tasso invalidante, in modo tale che qualora si dovesse verificare un nuovo infortunio sul lavoro, le percentuali tra il nuovo e il precedente infortunio andranno sommate.

Per lesioni tra il 6 % e il 15 % l’Inail indennizza in capitale; per lesioni superiori al 15 % l’Inail indennizza il danno biologico in rendita con un ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
L’Inail non riconosce il danno morale e il danno non patrimoniale che faranno parte del danno differenziale.

Nella seconda parte dell’incontro, è stato poi effettuato un excursus storico sulla giurisprudenza in tema di danno biologico, analizzando il caso Repetto/ATM di Genova del 1986, le sentenze della Corte di Cassazione 8827-8828/2003, le sentenze le sentenze c.d. “di San Martino” (Cass.SS.UU. 26972-26975/2008).