IL PEDONE CHE INCIAMPA SU UNA MATTONELLA INSTABILE E NON ADEGUATAMENTE SEGNALATA HA IL DIRITTO DI ESSERE RISARCITO DALLA P.A.
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 22528 del 23 ottobre scorso è tornata ad occuparsi dell’annosa vicenda della responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno occorso al pedone che, rovinando a terra a causa di un dislivello della pavimentazione, ha riportato dei danni.
Nella fattispecie, il pedone danneggiato era scivolato su un cubetto instabile della pavimentazione della strada, non visibile e non segnalato, riportando, così, lesioni personali alla caviglia sinistra.
La richiesta di risarcimento del danno avanzata dal pedone era stata accolta dal giudice di primo grado, ma rigettata in appello, sulla base di un’erronea valutazione dei concetti di insidia e di trabocchetto, modificati, poi, dalla Suprema Corte.
Per la Cassazione, infatti, il caso doveva essere esaminato alla luce dei principi di cui all’art. 2051 c.c., secondo la nuova lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della P.A. L’art. 2051 c.c. rappresenta un caso di responsabilità oggettiva nell’ambito dell’illecito civile; di responsabilità, cioè, che grava su un soggetto non per un fatto da questi commesso (o omesso), bensì una responsabilità basata sul solo nesso di causalità tra la cosa che il responsabile ha in custodia, ossia nella sua disponibilità materiale e giuridica, e l’evento dannoso. In altre parole, si prescinde dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa di colui che è chiamato al risarcimento.
In relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, la Cassazione ha affermato che “la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato”.
Presunzione che può essere superata solo dando prova del caso fortuito, ossia di un evento esterno dal potere della Pubblica Amministrazione, sufficiente da solo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (che può essere rappresentato anche dal comportamento del terzo danneggiato).
Tuttavia, ha sottolineato la Cassazione, non sussiste nel caso di specie alcun caso fortuito, perché il danneggiato è caduto “in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”.
Ne consegue la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno occorso al passante, in quanto essa aveva il dovere di occuparsi della manutenzione della strada, in considerazione del fatto che il tratto in questione era frequentato dai pedoni e la loro presenza lì non costituiva un evento eccezionale o imprevedibile.