risarcimento vacanza rovinata

Ritorniamo su un argomento già affrontato nei giorni scorsi, che molto interessa la categoria dei consumatori.

Registriamo un ulteriore precedente in relazione alla possibilità di considerare risarcibile il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, ossia il danno derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente della vacanza organizzata.
Ciò vale ancor di più quando si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione unica.

Così ha recentemente deciso anche il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 279 13.02.2013, in linea con i precedenti della giurisprudenza anche della Corte di Cassazione.

Il turista-consumatore, dopo una serie di disavventure – imputabili al tour operator – che avevano sostanzialmente rovinato il suo viaggio di nozze, chiedeva al giudice la condanna dell’agenzia di viaggio e delle compagnia aerea al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito, del danno patrimoniale corrispondente alle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché del danno non patrimoniale da c.d. “vacanza rovinata”.

Il Tribunale ha condannato la compagnia aerea a risarcire il danno patrimoniale entro il limite del massimale previsto dalla Convenzione di Montreal (di cui abbiamo già parlato in precedenza), e il tour operator a risarcire la ulteriore differenza tra il massimale previsto dalla legge e l’ulteriore danno patito.

Il Tribunale ha poi condannato sia il vettore che il tour operator a risarcire all’attore il danno non patrimoniale (cosi detto “danno morale”, o “esistenziale”) da “vacanza rovinata” considerato che, anche dopo la individuazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalla Corte di Cassazione in precedenti sentenze, la stessa Suprema Corte ha comunque ribadito la possibilità di individuare e risarcire il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze.

La Corte ha avuto modo di sottolineare un ulteriore aspetto molto importante, ossia che il turista ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte del tour operator anche se la responsabilità dei disservizi sia imputabile a soggetti diversi.