Il 10 maggio 2017 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di Legge sul lavoro autonomo, ddl n. 2233-B, la riforma che, da un lato, adotta misure a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e, dall’altro, ha l’obiettivo di rendere più flessibile il lavoro subordinato.

Cosa cambia per professionisti e dipendenti con l’entrata in vigore del ddl sul lavoro autonomo?

Fra le novità più importanti per i lavoratori a p.iva, il disegno di legge prevede: norme contro i ritardi nei pagamenti e agevolazioni in caso di malattia e infortunio, una maggior tutela per le lavoratrici autonome in maternità e sconti fiscali per la formazione.

Per i lavoratori subordinati, invece, dà la possibilità di scegliere se prestare l’attività lavorativa negli spazi aziendali o meno, e stabilisce la parità di trattamento economico fra i lavoratori dipendenti che scelgono lo smart working e quelli che decidono di lavorare in azienda.

Ma entriamo nel dettaglio del provvedimento.

Il ddl, più noto come Jobs Act del lavoro autonomo, conta 26 articoli ed è diviso in due insiemi di norme:

  1. Il capo 1 riguarda i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale: professionisti e freelance
  2. Il capo 2, invece, fa rifermento ai rapporti di lavoro subordinato, favorendo il lavoro flessibile sia nei tempi che nei luoghi (lavoro agile o smart working)

Per gli autonomi: più tutele su fisco, pagamenti, welfare, maternità

Il ddl riconosce a professionisti e freelance più diritti, sia economici, che sociali.

1) La formazione è un diritto: quindi le spese per convegni, corsi e master da oggi sono deducibili al 100%

Prima del ddl, infatti, le spese di partecipazione a convegni o corsi di formazione e le spese di viaggio e soggiorno erano deducibili solo per il 50%. Con l’entrata in vigore del disegno di legge 2233-B diventano integralmente deducibili:

  • le spese per l’iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, di iscrizione a convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e soggiorno, entro il limite annuo di 10.000 euro
  • le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, entro il limite annuo di 5.000 euro
  • gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni

2) Più tutele sui pagamenti: sono abusive le clausole con termini di pagamento superiori a 60 giorni

Diventano abusive e prive di effetto tutte le clausole che:

  • permettono al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto
  • permettono al committente di recedere dal contratto senza preavviso (nel caso di prestazioni continuative)
  • concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente

Il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento danni e a promuovere un tentativo di conciliazione: il consiglio è di farsi assistere da un Avvocato del lavoro di comprovata esperienza. Il giuslavorista, infatti, offre consulenza e assistenza a lavoratori autonomi e imprese quando insorgono contrasti relativi alla applicazione ed interpretazione delle norme di legge e dei contratti di lavoro. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo pubblicato qualche tempo fa su questo sito: chi è l’Avvocato del lavoro e come sceglierlo

3) Sì alla partecipazione ai bandi di gara sotto forma di rete di professionisti

I liberi professionisti potranno partecipare ai bandi di gara e aggregarsi in reti, consorzi o forme associate, anche temporanee, per accedere ai bandi.

Donna incinta

4) Più diritti e tutele per i lavoratori autonomi malati e le lavoratrici in maternità

In caso di gravidanza, malattia o infortunio del lavoratore autonomo, che ha un rapporto continuativo con un committente, il rapporto di lavoro non si estingue. Il lavoratore può chiedere che la prestazione resti sospesa, senza corrispettivo, per un periodo massimo di 150 giorni per anno solare, a meno che non venga meno l’interesse del committente a proseguire la collaborazione.

Inoltre:

– per le lavoratrici autonome in maternità è possibile essere sostituite da un professionista di fiducia

In caso di maternità, se il committente acconsente, è possibile che la lavoratrice autonoma venga sostituita da altri lavoratori autonomi di sua fiducia, con i requisiti professionali necessari, o dai suoi soci, con la possibilità di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

– i lavoratori malati o infortunati hanno finalmente più tutele grazie al ddl

Se il lavoratore autonomo si ammala o si infortuna in modo grave, tanto da non poter svolgere l’attività lavorativa per più di 60 giorni, per l’intera durata della malattia o dell’infortunio vengono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino ad un massimo di 2 anni. Dopodiché il lavoratore deve versare in rate mensili i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione.

Prima del ddl, invece, non era possibile sospendere il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

– maternità e congedi parentali allungati di 3 mesi

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I congedi non possono superare, tra entrambi i genitori, il limite complessivo di 6 mesi, anche se uno dei due è in un’altra gestione o cassa di previdenza.

Durante la maternità la lavoratrice potrà ricevere l’indennità, pur continuando a lavorare: quindi non scatta l’astensione obbligatoria.

Prima del ddl, invece, per avere l’indennità, la lavoratrice doveva astenersi dal lavoro nei 5 mesi a cavallo del parto (2+3 o 1+4) ed il congedo parentale era di soli 3 mesi entro il primo anno del bambino e solo per la madre.

Smart worker

Per i dipendenti: è possibile scegliere fra lavoro agile (smart working) e lavoro in azienda, con pari trattamento economico

Il capo 2 del ddl 2233-B introduce il concetto di lavoro agile o smart working:

“… allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva” (art. 18, capo 2, ddl 2223-B)

Quindi, per smart working, la legge intende la situazione in cui la prestazione lavorativa avviene in parte all’interno dei locali dell’azienda e in parte all’esterno, senza postazione fissa, senza vincoli di orario ma entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Inoltre, il ddl riconosce il diritto alla parità di trattamento economico fra lavoratore “agile” ed i colleghi che fanno lo stesso lavoro, ma negli spazi aziendali.

Un piccolo passo in avanti

Il Disegno di legge sul lavoro autonomo, seppur perfettibile, riconosce finalmente al “popolo delle partite iva” maggiori diritti. E’ un passo in avanti verso un riconoscimento più concreto del contributo di questi professionisti, circa 2 milioni di persone in Italia.

Il diritto allo smart working, possibile grazie alla nuove tecnologie, è invece un tassello importante per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e personale, che ci avvicina agli altri paesi dell’Unione Europea dove la percentuale di lavoratori che scelgono il lavoro agile è più alta che in Italia.