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In data 18.10.2012 è stato approvato il Decreto Legge 179/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese, entrato in vigore il 19.10.2012.
Varie sono le tematiche affrontate da questo decreto: digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, del settore Sanità, del settore Giustizia, misure per la nascita e lo sviluppo di imprese ecc.
Tra le varie materie trattate, sono state introdotte due importanti novità anche in materia di diritto delle Assicurazioni.
Una prima novità riguarda l’introduzione da parte dell’art. 22, d.l. 179/2012, di un nuovo art. 170-bis al d.lgs. 209/2005, c.d. “Codice delle Assicurazioni private”.
Tale art. 170-bis introduce il divieto di rinnovo tacito delle polizze assicurative per la RCA.
Infatti, recita il primo comma, “il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile“, pena la nullità delle clausole che opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.
Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, che contengono una clausola di tacito rinnovo, tale nullità potrà essere fatta valere a partire dal 01.01.2013.
Inoltre grava sulle imprese di assicurazione l’obbligo di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.
La seconda novità riguarda il settore delle polizze assicurative sulla vita.
L’art. 22, comma 14, d.l. 179/2012, infatti, modifica l’art. 2952 c.c. sulla prescrizione in materia dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e di riassicurazione diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio allungando il termine prescrizionale da due a dieci anni.
Tale novità legislativa è stata introdotta per il fatto che il precedente termine di due anni, introdotto nel 2008, si è rivelato insufficiente a garantire la possibilità di riscatto della polizza vita soprattutto in caso di morte dell’assicurato.