Il d.l. 179/2012, già trattato nel precedente articolo riguardante il diritto delle assicurazioni, interviene disciplinando le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria.
L’art. 16, d.l. 179/2012, prevede che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 149-bis c.p.c.), secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria (comma 4).
Qualora la parte, invece, stia in giudizio personalmente e dai pubblici elenchi non risulti un indirizzo PEC, la stessa può indicare l’indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (comma 7).
Tuttavia nel caso in cui tali soggetti, nonostante la previsione legislativa, non provvedono ad istituire o a comunicare il proprio indirizzo PEC, riceveranno le notifiche e le comunicazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (comma 6).In tali ipotesi è però prevista una sanzione: infatti il diritto di copia per gli atti comunicati o notificati in cancelleria è aumentato di dieci volte. (comma 14)
Quando, invece, non è possibile procedere alla notifica o comunicazione tramite PEC per causa non imputabile al destinatario, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica (cfr. art.136, terzo comma,) ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. (comma 8).
Le stesse modalità di trasmissione telematica si applicano nel processo penale per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. Qualora non sia possibile procedere alla notifica o comunicazione tramite PEC per causa non imputabile al destinatario, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
Si segnala infine che tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati al Ministero della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge. L’elenco formato dal Ministero della giustizia sarà però consultabile soltanto dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
L’entrata in vigore delle singole disposizioni è disciplinata dall’art. 16, comma 9.