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Si segnala un pronunciamento del Consiglio Nazionale Forense in merito al potere, riconosciuto agli Ordini forensi, di opinamento delle parcelle degli avvocati, per il caso in cui il professionista voglia ottenere un decreto ingiuntivo contro il cliente insolvente.

Chiarisce il CNF (http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home.html) che l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 (decreto “fare”), contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Verona, non ha determinato alcuna abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c., in tema di possbilità di emettere decreto ingiuntivo per i compensi degli avvocati
L’art. 9, comma 5 del D.L. citato, infatti, colpisce solo ed esclusivamente tutte quelle disposizioni che fanno espresso richiamo all’istituto tariffario previgente (ed oggi abrogato): “Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.

L’art. 636 c.p.c., certamente non è stato abrogato nella parte in cui richiede, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la produzione da parte del legale della parcella, accompagnata dal parere di congruità della competente associazione professionale, non contenendo tale norma alcun riferimento esplicito alle tariffe.

L’assenza di riferimento alle tariffe esclude inoltre l’abrogazione dell’art. 633, comma 1, n. 2 c.p.c., relativo a “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”.
Pertanto, conclude il CNF, a tutt’oggi sussiste ancora, in capo ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, il potere di valutare l’adeguatezza del compenso richiesto dall’avvocato al cliente. E tale parere è necessario – e sufficiente – affinchè il professionista possa ottenere a suo favore l’emissione del decreto ingiuntivo.