Il decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162 – noto anche col nome di “decreto rave party” – si intitola “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Come si vede dalla vastità del titolo, al solito il legislatore italiano – in questo caso il Governo – ama creare norme in cui si possa comodamente infilare un po’ di tutto.

La norma introduce un nuovo articolo nel codice penale

Il decreto legge è stato poi convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2022, n. 199. In questo nostro approfondimento tra gli svariati argomenti interessa l’art. 5 (“Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”).

La norma ha introdotto un nuovo articolo nel codice penale, l’art. 633-bis (“Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”), in forza del quale “Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto».

Siamo di fronte al solito vizio italiano: affrontare i problemi creando norme penali (se di problema si vuole parlare, ma i raduni musicali non è detto che siano un tema urgente e rilevante per la società italiana, anzi, ne abbiamo di molto peggiori).

Una norma penale che tutela gli edifici dalle invasioni esisteva già: l’art. 633 c.p. (“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.0324. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”).

Come si vede si è voluta creare una nuova fattispecie quasi identica: evidentemente le norme penali non sono mai troppe!

La novità: si punisce “chi promuove”

La novità ora introdotta è che viene punito chi “promuove” (?) l’invasione di un edificio o di un terreno per organizzare un “raduno musicale”, quella che comunemente viene chiamata “festa”, o “concerto”, ma solo se la festa o il concerto (oppure il cosiddetto “rave” che è poi più o meno la stessa cosa) possono costituire un pericolo per le persone per l’uso di stupefacenti o la violazione delle norme sull’igiene.

Dunque, si tratta di un reato di pericolo, la cui commissione si realizza anticipatamente nella «organizzazione e promozione della invasione di terreni o edifici», e senza che sia necessario l’accertamento di un fatto-conseguenza di tale invasione.

Insomma, siamo nella più totale genericità, e quindi nel rischio di interpretazioni del tutto discrezionali della norma.

Una norma vaga, che tocca questioni già disciplinate dalla legge

I termini sono vaghi: “promuovere”, organizzare”, “raduno musicale”, “scopo di intrattenimento”, e così pure i pericoli che la norma vuole scongiurare, nel senso che non si capisce in che modo una festa o un concerto possano costituire un rischio per la “salute pubblica” o per la “incolumità pubblica”:

  • Quali sono i limiti, i confini, di tali previsioni?
  • Chi li decide? La polizia che interviene? Il Questore? Il Prefetto?
  • Quali sono i comportamenti con cui si “organizza o promuove”? Inviare una mail? Fare una riunione? Scrivere un post?

E poi non vengono detti i comportamenti che dovrebbero causare i pericoli.

Consumare droghe leggere? Spacciare dosi più o meno consistenti di stupefacenti? Fare i propri bisogni fisiologici sui terreni o negli edifici invasi? Bere alcoolici in quantità più o meno smodata?

Ricordiamo che per tutti questi comportamenti già esistono numerose leggi penali e di pubblica sicurezza, frequentemente applicate dalle forze dell’ordine.

Insomma, il rischio di una strumentalizzazione o di una lettura che finisca per travolgere l’origine e lo spirito della disposizione, ampliando eccessivamente il perimetro delle condotte vietate, non è da scartare. Ciò significa, d’altra parte, che ancora una volta l’interpretazione e i confini saranno lasciati alla giurisprudenza, ma tale effetto non va ascritto quale risultato positivo.” (commento tratto dal Quotidiano giuridico di Altalex).

E ancora sempre dal Quotidiano giuridico: “Uno dei cardini fondamentali del diritto penale è e dovrà essere sempre quello del principio di tassatività della fattispecie, con ciò intendendo la chiarezza del precetto, tale da orientare il cittadino ed evitare abusi e strumentalizzazioni.

Anche sul fronte delle pene, la reclusione da tre a sei anni è abbastanza alta e crea distonie all’interno dell’ordinamento penale, rispetto ad altri reati egualmente o maggiormente gravi, ma sanzionati con pene inferiori.

Purtroppo anche questo effetto è figlio dei tempi, dal momento che interventi random che si susseguono indisturbati da decenni impediscono una visione di insieme ed una politica sanzionatoria omogenea.

Insomma, una novità legislativa che non ci piace, che servirà a poco dal punto di vista dell’ordine pubblico, e che sicuramente, e questa è una regola costante, contribuirà anche essa, anche se proprio non se ne sentiva il bisogno, ad intasare le caserme di Polizia e Carabinieri, ed i Tribunali italiani.

In ogni caso, per chi vorrà organizzare feste, ritrovi musicali, concerti, festival, ed altre occasioni di incontro, compresi i rave party, e si scontrerà con il fastidioso problema di capire anticipatamente se si potrà ricadere nella previsione del nuovo articolo 633 bis del codice penale, ci sentiamo di ricordare che per la violazione della norma sarà sempre e comunque necessaria la invasione di edifici o terreni di altri, senza autorizzazione, e quindi abusivamente.

Se l’evento si svolge in un edificio o su un terreno d’accordo con il proprietario (privato o pubblico) il reato non può esserci.

Quindi: avanti con prudenza, ma senza paura.