L’art. 2119 del Codice Civile dispone il recesso per giusta causa – ciascuno dei contraenti (datore di lavoro e dipendente) può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il rapporto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che presenta le dimissioni per giusta causa compete l’indennità prevista dal 2° comma dell’art. 2118 Codice Civile –.

Tra le ipotesi di tutela rientrano: l’omessa corresponsione della retribuzione, omessa corresponsione del premio di produzione (Cassazione civile del 29/09/2005 n. 19053), omesso versamento dei contributi previdenziali, molestie sessuali, dequalificazione. Un problema assai dibattuto è sorto, con riguardo ai casi di omessa corresponsione della retribuzione, sul numero di mensilità non corrisposte, occorrenti per configurare l’ipotesi tutelata; la giurisprudenza maggioritaria ritiene che sono necessarie reiterate mancanze di pagamenti delle retribuzioni (tra le altre Cassazione civile del 23/05/1998 n.5146), mentre una giurisprudenza minoritaria ha affermato che sia sufficiente anche la mancanza di una sola mensilità (Cassazione civile del 15/05/1980 n. 3222 e Cassazione civile 5/09/2012 n. 14905).

Il lavoratore deve dimettersi subito dopo la verificazione o la conoscenza del fatto secondo il principio di immediatezza, in quanto l’eventuale tolleranza spontanea dello stesso implica la possibilità di prosecuzione provvisoria del rapporto, escludendo per definizione la giusta causa (Cassazione civile 1/06/1994 n.5298). Tuttavia il principio di immediatezza va inteso in senso relativo per permette al prestatore di verificare la possibilità di una correzione della situazione lesiva. Sono, dunque, legittime le dimissioni differite di qualche tempo, nella speranza del superamento della situazione pregiudizievole.