Dal 12 marzo 2016 sarà attiva la nuova modalità di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale dal rapporto di lavoro da effettuarsi esclusivamente on-line.

Questa novità legislativa è stata introdotta dal D.Lgs n. 151/2015 recante le “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, in attuazione della legge del 10 dicembre 2014, n. 183 denominata “Job Act.”.

All’art. 26 del D.Lgs n. 151/2015 si stabilisce che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Tuttavia, la trasmissione dei suddetti moduli potrà avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Per quanto concerne il diritto di ripensamento, al comma 2 dell’art. 26 si prevede che, il lavoratore, abbia sette giorni dalla data di trasmissione del modulo per la revoca delle stesse.

Affinché la nuova normativa abbia una maggiore forza, il legislatore ha previsto ed inserito al comma 5 dell’art. 26 una sanzione pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti del datore di lavoro che alteri i moduli preposti con una cifra variabile da euro 5.000 fino ad euro 30.000. Viene inoltre conferito alla Direzione territoriale del Lavoro il potere d’accertamento della violazione e dell’applicazione della sanzione.

Questa nuova procedura di presentazione delle dimissioni e di risoluzione consensuale on-line potrebbe avere il merito, ma lo constateremo solo in futuro, di contribuire a far scomparire la consuetudine delle dimissioni in bianco, piaga presente all’interno del mercato del lavoro italiano.

Infatti, molto spesso veniva fatto firmare al lavoratore un foglio bianco insieme all’assunzione che, solo successivamente, divenuto quest’ultimo non più utile o nel caso delle donne in gravidanza, sarebbe stato compilato dal datore di lavoro con la data e le dimissioni.

Fortemente voluta da un gruppo del Pd, questa nuova norma nasce sulle ceneri della legge n. 188/2007 la quale aveva anch’essa, prima della sua abrogazione da parte del governo Berlusconi, tentato di eliminare il ricatto del foglio bianco. Il nuovo art. 26 ha dunque, come scopo, l’eliminazione del ricatto datoriale e l’inserimento di un maggiore equilibrio tra le parti nel rapporto di lavoro.
Monitoreremo pertanto, l’inserimento di questo nuovo istituto all’interno della società italiana augurandoci che si riesca finalmente a scardinare l’uso delle dimissioni in bianco per una maggiore tutela dei lavoratori, ma soprattutto, delle lavoratrici in procinto di divenire madri.