Nel 2013, il Decreto Legislativo n.154 ha rivisto le disposizioni in materia di filiazione ed è intervenuto in merito ai diritti e i doveri che i nonni hanno nei confronti dei nipoti minorenni.
Il Codice Civile stabilisce che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri” (art. 316 bis) e che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” (art. 317 bis, 1° comma).

Speculari alle norme sopracitate sono l’art. 315 bis c.c., che tutela il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, e l’art. 337 ter c.c. che afferma il diritto del minore “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. È dunque solo affrontando la tematica dal punto di vista dell’interesse del minore che è aumentata la considerazione per la posizione degli ascendenti.

Se ai nonni viene impedito di tenere rapporti significativi coi nipoti, ad esempio a seguito di una separazione tra i genitori, hanno il diritto di ricorrere al giudiceaffinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore” (art. 317 bis co. 2). L’art. 317 bis co. 2 c.c. contempla quindi una specifica tutela per la violazione del comma 1, perseguibile solo se non è contraria all’interesse del minore e dinanzi al giudice minorile ex art. 38 delle disp. att. c.c. Invero, la tutela prevista per l’avo ex art. 317 bis co. 2 c.c. è quella già prevista negli artt. 333 e 336 c.c. Rimane pur sempre la tutela risarcitoria al giudice ordinario: l’avo potrà intentare un’azione risarcitoria contro chi, dolosamente o colposamente, pregiudica il suo diritto di mantenere rapporti significativi con il minore.

Anziani con bambino

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I diritti degli ascendenti

Non è solo il Codice Civile a stabilirlo. Anche la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” e la Costituzione affermano come gli ascendenti (e dunque i nonni) abbiano dei diritti nei confronti dei loro nipoti. Il principio fondamentale è la tutela del minore, l’aspetto più importante di cui il giudice tiene conto nell’ambito di una controversia.

I nonni devono cooperare con i genitori, svolgendo una funzione educativa che agevoli lo sviluppo sano ed equilibrato della personalità del bambino o del ragazzo. La legge però non parla nello specifico di un diritto di visita e ciò dipende dal fatto che dottrina e giurisprudenza hanno sempre avuto opinioni contrastanti sul riconoscere come autonomo il suddetto diritto. Difatti, prevedere un autonomo e incondizionato diritto di visita in capo agli ascendenti contrasta con il principio sovranazionale di centralità del minore, principio che risulta pienamente tutelato se il diritto risulta condizionato, cioè delimitato ogniqualvolta la visita dei nonni rechi al nipote un danno rilevante.

La stessa Cassazione (Cass., Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100) ha precisato che “il diritto, riconosciuto ai minori, di coltivare rapporti con gli ascendenti non attribuisce agli stessi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione del proprio provvedimento […]”. Quando la frequentazione con i nonni non contribuisce ad una crescita serena ed equilibrata, ma si traduce, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo, nell’operare il bilanciamento tra i due diritti, entrambi garantiti, il diritto dei nonni sarà destinato a soccombere.

La nozione di diritto di visita è invece prevista negli artt. 1 § 2 Lett. a) e 2 punto 10 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. È stata la CGUE ad affrontare la questione relativa alla possibilità di includere nella nozione di diritto di visita nei confronti di un minore beneficiari diversi dai genitori e, in particolare, i nonni. La Corte precisa che l’art. 2, punto 10, prevede che il diritto di visita riguarda «[…] il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo», senza fissare alcun limite soggettivo e senza circoscrivere il perimetro di applicazione del diritto a determinate persone. Pertanto, proprio l’assenza di “paletti” sulla determinazione dei beneficiari, porta a ritenere che possano essere inclusi soggetti diversi da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per giunta, non sono unicamente i nonni biologici ad avere tale diritto: anche i coniugi o i conviventi di fatto che il giudice ritiene idonei a instaurare una relazione affettiva stabile con il minore sono, a detta della Cassazione, inclusi nella normativa (Cass., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780). È rilevante osservare che la Corte fa proprie le considerazioni della giurisprudenza sovranazionale e, in particolare, di una sentenza della Corte di Strasburgo (Corte Edu 20 gennaio 2015, n. 107, Manuello e Nevi c. Italia) che ha ritenuto la relazione nonni-nipoti meritevole di tutela ex art. 8 CEDU, prescindendo da vincoli di sangue. Se è così appare evidente la necessaria estensione anche al nonno sociale della facoltà regolata all’art. 317 bis c.c., ovverosia la possibilità di agire in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto di visita nei confronti del minore.

Da sottolineare è però un aspetto: i minori hanno il diritto di mantenere i rapporti con i nonni (siano essi biologici o meno) solo se quelle relazioni sono funzionali per una crescita equilibrata e serena, e a patto che non provochino turbamenti. Il diritto degli ascendenti viene dunque posto in secondo piano rispetto al diritto del bambino o del ragazzo che può, se il giudice lo ritiene opportuno, esprimere il suo parere circa l’opportunità di una frequentazione con i nonni.

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I doveri degli ascendenti

Oltre a detenere dei diritti, gli ascendenti hanno anche dei doveri nei confronti dei nipoti minorenni. In primis, il dovere del mantenimento. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere economicamente ai loro figli, i nonni hanno un dovere di mantenimento subordinato e sussidiario. Ciò significa che sono i genitori a doversi fare carico delle spese dei figli e che, se uno dei due non potesse o non volesse farlo, sarà il genitore adempiente a farsi carico per intero del mantenimento (con la possibilità di rivolgersi al giudice contro il genitore inadempiente). L’obbligo degli ascendenti interviene solo quando, per accertate motivazioni, entrambi i genitori non siano in grado di sostenere le spese essenziali nonostante un forte impegno (ad esempio, perché entrambi disoccupati ma in cerca di lavoro).

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha meglio specificato tale diritto spiegando che:

  • la ripartizione tra discendenti dello stesso grado tiene conto dello stesso criterio proporzionale utilizzato per i genitori
  • il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale degli obbligati
  • il mantenimento non riguarda unicamente i bisogni primari del minore, ma ogni spesa che gli garantisca uno standard di vita appropriato a quello del contesto sociale in cui la famiglia si trova
  • le spese che i nonni spontaneamente sostengono per i loro nipoti (giocattoli, vestiti, libri) non li sollevano dall’obbligo di mantenimento, in quanto deputate a soddisfare esigenze diverse

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