mano che firma assegno

La sospensione della prescrizione opera sino alla pronuncia della sentenza di divorzio

La Corte di Cassazione si è recentemente soffermata (sentenza n. 7533/2014) su un particolare aspetto di natura tecnica relativo ai rapporti di credito tra coniugi separati.

In modo particolare, la Corte ha vagliato l’operatività o meno in tale ambito della sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c. (ovvero la sospensione della prescrizione dei diritti in ragione dei particolari rapporti tra le parti, in questo caso tra i coniugi).

Nel caso di specie, un coniuge si era opposto al pignoramento presso terzi notificatogli dalla sua ex moglie (che richiedeva una somma di denaro a titolo di mantenimento) sostenendo la prescrizione di una parte della somma (quella precedenti gli ultimi cinque anni).

L’ex moglie resistette osservando che, essendo il credito da ella vantato costituito da assegni di mantenimento relativi alla separazione personale dei coniugi ed al loro successivo divorzio, operasse la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c.

Il Giudice di merito ritenette che una parte di tali crediti fossero effettivamente prescritti giacché “il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche si prescrive non a decorrere da un unico termine ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute “.

La Corte di Cassazione ha rigettato quest’ultima ricostruzione osservando che un tale assetto si porrebbe in contrasto con la generale disciplina della sospensione della prescrizione che si caratterizza per la sua “blindatezza”, non essendo possibili ipotesi di sospensione della prescrizione diverse da quelle previste dalla legge. Conseguentemente, non è possibile aggirare l’ipotesi di sospensione prevista all’art. 2941, n. 1, c.c., che trova applicazione fino a quando non venga meno il rapporto di coniugio.

Concludendo, la Cassazione ha ribadito che “la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, come è ben noto, implica solo un’attenuazione del vincolo”.

Pertanto, in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento vige la sospensione della prescrizione sino alla pronuncia della sentenza di divorzio che pone fine agli effetti civili del matrimonio.